Protesta e diffamazione di Pubblico Ufficiale


Fino a che punto è lecito nella protesta eccedere senza incorrere nel reato di diffamazione o calunnia di pubblico ufficiale?
Protesta e diffamazione di Pubblico Ufficiale
Fino a che punto è ammissibile protestare contro la P.A. ed un suo rappresentante, senza incorrere nel reato di diffamazione o di calunnia? Sono in ballo due principi: quello di esercizio del diritto di critica (esimente art. 51 c.p.) e di tutela dell'altrui reputazione con aggravante se l'offesa è diretta a membro di corpo politico, amministrativo o giudiziario ecc. (art. 595 c.p., ultimo comma).
La Corte di Cassazione ha, con giurisprudenza costante, da tempo ritenuta la necessità di dar libero spazio alla denuncia consentendo libertà di linguaggio e di esposizione anche lesivo altrimenti dell'onorabilità altrui.
Il principio affermato dalla Cassazione, anche relativamente agli esposti e persino a quelli nei confronti delle forze dell'ordine, tutela perciò il diritto di critica, ritenuto essenziale nella dialettica democratica. Tale indirizzo della cassazione è ormai costante da molti anni (Cass. Pen.1978, n. 11842), ma, per andare a tempi più recenti, si richiamano: Cass. Pen. 2015, n. 1695, Cass. Pen. 2014, n. 23579, Cass. Pen. 2012, n. 41661; Cass. Pen. 2008 n. 13549).
Nel caso, ad esempio, di Cass. Pen.2008 n. 13549: "il processo aveva preso avvio in relazione al fatto che l'imputato, in data 15 giugno 2001, aveva inviato un esposto a vari Comandi dell'Arma (dei Carabinieri) chiedendo la sospensione cautelativa dal servizio di un carabiniere in ordine al quale aveva segnalato l'avvenuto rinvio a giudizio per gravi addebiti; nell'esposto si segnalava anche che il Ca. aveva, ciò nonostante "continuato imperterrito a esercitare le proprie funzioni, ad espletare il servizio e ad indossare la divisa anche in sedi giurisdizionali con sicuro disdoro del prestigio dell'Arma". La Corte di Cassazione ha ritenuto che "Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto - contenente espressioni offensive nei confronti di un militare - all'Autorità disciplinare dell'Arma dei carabinieri, in quanto, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi".
Quando l'esposto era stato inoltrato, già da un anno il carabiniere era stato assolto dai suoi addebiti e il figlio dell'imputato dall'accusa di estorsione e poi di calunnia per aver accusato gli agenti di abusi e percosse al momento del fermo.
In una più recente sentenza (Cass.pen., n.1695/15) si è stabilito che "Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane"
Oggetto del giudizio erano note di protesta, indirizzate dall'imputato alla Direzione Nazionale delle Dogane, alla Direzione Regionale, alla Direzione Circoscrizionale, al Servizio Antifrode e all'Area Centrale Personale e Organizzazione in cui egli si esprimeva a proposito di ritardi e inadempienze in tali termini: "ciò non solo evidenzia uno scarso senso del dovere da parte dei funzionari di codesta agenzia, sempre più vittime di un cronico lassismo e di un evidente menefreghismo... ".
Consimili i termini delle proteste, oggetto di giudizio delle altre sentenze (Cass. 23579/14: missiva alle autorità sovraordinate delle banche e allo stesso operatore di riferimento attribuendogli, "meschini comportamenti"; Cass. 2012/41661: esposto presentato al consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano nel quale si affermava a proposito del Dott. (OMISSIS) che "era solito spartirsi clienti ed onorari" con l'avv. (OMISSIS); aveva "duplicato l'attività di consulenza ed assistenza" insieme all'Avv. (OMISSIS), suo amico"ecc..
Compito del giudice è solo quello di appurare la sussistenza del fatto storico nella sua oggettiva entità (Cass. 2012/41661). La sentenza del 2014 nota come pertinente il dato oggettivo rappresentato nella lettera, oggetto del giudizio, risultando incontestato, anche dalla parte offesa, quanto da essa affermato: l'esistenza cioè di un conflitto in ordine al rapporto contrattuale.
Libertà di critica dunque ed incondizionata libertà di diffamazione? Non proprio: Cass. Pen. 36599/2010, ha escluso l'esimente dell'art. 51 c.p. Quando l'autore non abbia espresso le sue critiche sovrabbondanti "perché le autorita' dello Stato, accertassero, con le dovute garanzie, eventuali responsabilita' penali, ma ha proceduto lui stesso a un giudizio sommario, pervenendo alla affermazione di plausibile responsabilita' amministrativa e penale."
Sul piano del merito il Tribunale di Trento del 17 marzo 2017, n. 183, ritiene che"il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico.. e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta." Nel caso di specie l'imputato aveva postato sul blog del giornale l'Adige un commento diffamatorio della Polizia Locale di Trento, del seguente tenore "i vigili vanno bruciati vivi con la benzina...feccia..."

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di pietro bognetti

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