Protezione del patrimonio: il trust spiegato in 7 punti

Viene adottato con sempre maggiore frequenza l’istituto del Trust “interno” (trust di soggetti italiani con sede giuridica ed economica in Italia) per la segregazione e la protezione del patrimonio personale. Lo strumento attualmente presenta maggiore efficacia e flessibilità rispetto alle alternative quali il fondo patrimoniale, la gestione fiduciaria o la holding di famiglia. Si hanno inoltre maggiori certezze sul piano fiscale, per effetto dell’adozione di recenti circolari chiarificatrici da parte dell’Agenzia delle Entrate, e sotto il profilo del diritto civile, grazie ad una giurisprudenza che va via via formandosi e consolidandosi. Non ultimo, rispetto a soluzioni confrontabili, si constata una maggior economicità.
In particolare, a seguito dell’interpretazione dell’AdE che attrae gli atti di destinazione dei beni in trust all’imposta sulle successioni e donazioni, rendendo applicabile tale tassazione (con le aliquote e le franchigie previste), con l’istituzione del trust si rende possibile anticipare la tassazione del passaggio dei beni, qualora si tema un rischio di inasprimento di queste norme in futuro.
Di seguito un primo strumento di approccio alla conoscenza e valutazione di questo istituto che, ormai, è accessibile anche a patrimoni non necessariamente importanti.
- Cos’è il Trust
Il Trust è un negozio giuridico di affidamento fiduciario, nel quale un soggetto, il Trustee, è incaricato di conservare e gestire un patrimonio, i Beni in Trust, dal soggetto che li possiede, il Disponente, secondo determinate regole e a favore di uno o più soggetti, i Beneficiari, o per un determinato scopo.
Con l’istituzione del trust, il Disponente si spossessa completamente e definitivamente dei beni, i quali entrano a far parte di un patrimonio separato e autonomo, rispetto ad ogni altra posizione giuridica del Disponente.
Al termine della durata prevista, il trust si scioglie ed i beni vanno assegnati ai beneficiari finali, che ne acquisiscono la proprietà.
- In quali casi può essere utile un Trust
L’obiettivo principale del trust è la “segregazione” del patrimonio. Con lo spossessamento dei beni il Disponente crea un patrimonio separato, evita che questo possa essere aggredito dalle vicende personali e stabilisce con quali regole quel patrimonio debba essere amministrato, conservato e attribuito ai beneficiari.
Il trust quindi può adempiere alle seguenti funzioni:
- Gestione unitaria di scopo del Patrimonio
- Tutela Immobiliare
- Pianificazione Successoria
- Segregazione Patrimoniale di Scopo
- Tutela Mobiliare e investimento
- Pianificazione Familiare
- Passaggio Generazionale
- Garanzia
- Quali sono le figure che intervengono
I soggetti che intervengono sono:
Disponente: è colui che possiede determinati beni dei quali intende spossessarsi per destinarli ad uno specifico scopo, mettendoli in un patrimonio separato.
Trustee: è il soggetto che viene nominato per l’intestazione fiduciaria e la gestione dei beni dal disponente e che deve agire secondo le disposizioni ricevute. La figura del trustee è particolarmente rilevante per la tutela dei beni e per garantire il disponente nella efficacia della soluzione. Il trustee è soggetto a vincoli di legge del fiduciario/mandatario e a quanto previsto nell’atto istitutivo e rende quindi opportuno l’intervento di figure professionali e con specifica competenza.
Beneficiari: sono i soggetti che riceveranno i frutti e i benefici derivanti dai beni, durante la vita del trust, e riceveranno i beni in proprietà al termine del trust.
Guardiano: è la figura alla quale si può demandare il controllo dell’operato del trustee, qualora si ritenga opportuno.
- Come si istituisce
Il trust viene creato con l’Atto Istitutivo, nel quale il Disponente stabilisce le regole di funzionamento del trust e indica Trustee e Beneficiari.
Nello stesso momento, o successivamente, si avranno uno o più atti di destinazione, con i quali verranno trasferite le proprietà dei beni in Trust. Questi atti realizzano il pieno spossessamento dei beni da parte del disponente.
In ogni momento della vita del trust, il disponente o altri soggetti possono provvedere con nuovi atti di incremento del patrimonio del trust.
Il trust può anche essere istituito in vita e rimanere “silente”, fino al momento della successione, nella quale il Disponente con disposizione testamentaria prevede la dotazione dei beni al trust che, in quel momento, inizia a operare.
- Per quali beni è adatto
Non vi sono particolari restrizioni nella destinazione dei beni in trust e ogni bene per cui si possa rendere opportuna la segregazione in un patrimonio separato è conferibile. In particolare si possono rendere opportune destinazioni di:
Partecipazioni: per assicurare alle partecipate una gestione unitaria, sostituendo patti parasociali, per prevenire contenziosi tra soci o eredi, per evitare rischi di aggressione o accertamento personale;
Beni Immobili: i vantaggio sono la gestione unitaria, non frazionamento della proprietà, non aggredibilità, annullamento del contenzioso sul patrimonio, pianificazione successoria;
Investimenti, beni mobili o attività in comune: in tal caso la gestione unitaria e la autonomia e indipendenza del patrimonio rappresentano i principali interesse da perseguire.
- Quando non posso farlo
Il trust, come ogni altro istituto giuridico nel quale si proceda a disporre dei propri beni, spossessandosene, è soggetto alle norme fiscali e civili di tutela dello Stato e dei terzi aventi diritto. E’ ormai consolidata la giurisprudenza nel diritto tributario, in quello fallimentare e in quello civile in genere secondo cui sono o sanzionabili o revocabili gli atti in frode alla legge, quelli di sottrazione fraudolenta dei beni e quelli che vengono realizzati al fine di eludere la normativa obbligatoria. L’istituzione del trust non può in alcun modo violare le norme poste a:
- Tutela del fisco in caso di sottrazione fraudolenta dei beni;
- Tutela dei creditori, in caso di crisi d’azienda o dissesto patrimoniale personale;
- Tutela degli eredi e violazione dei diritti di legittima, di patti successori e le altre norme in tema di successione naturale
- Tutela dei diritti personali e patrimoniali del matrimonio, dei minori e degli incapaci.
- Quando è opportuno farlo
Quando il soggetto disponga di un patrimonio personale che intende tutelare e/o trasmettere a terzi, costituendolo in un fondo separato dai rischi e dagli eventi derivanti dalle proprie vicende personali, e sia nella situazione di poterne disporre perché non siano intervenuti fatti che lo rendano aggredibile, quella è una condizione in cui è opportuno procedere. La protezione del proprio patrimonio va programmata quando non ve ne sia (ancora) la necessità.
Le fattispecie nelle quali si presentano le maggiori opportunità sono:
- Situazione personale che permetta la libera disponibilità dei beni oggetto di trust – stato civile libero, assenza di contenziosi fiscali o situazioni debitorie o di crisi, assenza di eredi legittimi;
- In presenza di attività lavorative particolari, che comportino rischi patrimoniali rilevanti, quali impresa, libera professione amministratore di società o soggetti in procinto di iniziare tali attività
- Preventivamente alla costituzione di una startup o all’acquisto di un bene patrimoniale importante
- Presenza di soggetti da tutelare, la cui permanenza in vita debba essere assicurata dal patrimonio del Disponente: soggetti deboli, minori, parenti
- Situazioni di particolare rischio di contenzioso: in particolare su immobili in comunione o partecipazioni societarie;
- Necessità di direzione unitaria di impresa o di assicurare che solo determinati soggetti proseguano l’attività d’impresa, volendo suddividere il patrimonio in modo mirato tra eredi;
- Superamento di conflittualità su operazioni successorie, anticipando la divisione del patrimonio da parte del fondatore, ancora in vita, che dispone della necessaria autorità per imporre le proprie volontà.
Per un confronto con altri strumenti di protezione del patrimonio si rinvia a http://www.studioperini.info/tutela-del-patrimonio.html .
Articolo del: