Protezione Umanitaria, il “Decreto Salvini” e la sentenza della Corte


La Protezione umanitaria alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sulla richiesta di asilo per diritti umanitari dopo il "decreto Salvini"
Protezione Umanitaria, il “Decreto Salvini” e la sentenza della Corte

 

Il 19 febbraio è stata depositata una sentenza della Corte di Cassazione (Prima sezione civile, 4890/2019) che riguarda molto da vicino il cosiddetto “decreto Salvini” (DL 113/2018).

Il quesito sottoposto all’attenzione della Corte era quello di stabilire se la norma contenuta nel DL 113/2018 che abrogava la residuale misura di protezione del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/9, avesse effetti immediati anche per le procedure pendenti oppure se riguardava solo le domande di protezione internazionale che venivano proposte dopo l’entrata in vigore del decreto, e più precisamente dopo il 5 ottobre 2018.

La risposta data dalla Corte, come da tempo sostenuto da più parti, è stata nel senso che l’abrogazione del permesso per motivi umanitari rileva solamente per i richiedenti asilo che hanno fatto domanda dopo il 5 ottobre 2018.

Il D.L. n. 113/2018, in vigore dal 05.10.2018 convertito con la Legge 01.12.2018 n. 132, ha, infatti, comportato l’abrogazione dell’art. 5 coma 6 del D.lgs.286/98, ma i nuovi criteri dell’art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso ex art. 11 Disp. Prel. C.C.; la nuova previsione (di riduzione dei casi di rilascio del permesso di soggiorno umanitario solo ai casi di cui all’art. 19 commi 1.1 T.U.) ha natura sostanziale e non processuale ed, inoltre, la protezione umanitaria atteggiandosi ad una delle tre componenti del diritto all’asilo costituzionalmente protetto, è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che, come ha affermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 4455/2018, va accertata e non riconosciuta (sulla natura dichiarativa del provvedimento vedi anche S.U. 907/99 e la direttiva Qualifiche Considerando 21).

Inoltre, diversamente opinando, si sarebbe venuto a creare una irragionevole discriminazione tra coloro che hanno presentato la domanda di protezione prima del 05.10.2018 o radicato una controversia prima di quella data – magari anche molto tempo prima senza avere avuto la definizione del procedimento nei termini indicati dal Legislatore – con quelli che invece sono stati decisi in Commissione o in Tribunale dopo il 05.10.2018, facendo dipendere il diverso trattamento dai tempi e dal grado di efficienza dell’organizzazione amministrativa o giudiziaria.

Situazione di disparità di trattamento dipendente da elementi del tutto casuali che avrebbe potuto aprire anche un fronte risarcitorio (con evidenti conseguenze per le casse dello Stato) e profili di illegittimità costituzionale.

 

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di Nicola Caiola

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