Prove illecitamente acquisite e privacy
Limiti di utilizzabilità delle prove raccolte illecitamente al fine di espletare il proprio diritto di difesa e bilanciamento con la privacy
Nel processo civile non vi è alcuna specifica disciplina tesa ad escludere la possibilità di utilizzare prove ottenute interferendo illecitamente nella sfera privata altrui, al contrario nel codice di procedura penale invece vi sono norme che prevedono esplicitamente il divieto di utilizzare prove illegittimamente acquisite. Oggi più che mai si pone il problema di individuare limiti e condizioni alla raccolta di informazioni personali e dell'utilizzo delle stesse per finalità di giustizia, soprattutto nei giudizi di separazione tra coniugi, in cui i messaggi telefonici, di posta elettronica, e le informazioni pubblicate sui social network quali facebook diventano strumenti di prova per ottenere l'addebitabilità al coniuge della rottura del matrimonio.
Di recente il Tribunale di S.M. Capua Vetere, con provvedimento del 13 giugno 2013 ha ammesso le risultanze documentali tratte da fotografie e da altre informazioni pubblicate nel Social Network "Facebook" come prove documentali nei giudizi di separazione. Nel provvedimento si evidenzia che "a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi".
Emblematica è l'ordinanza istruttoria del Tribunale di Torino 8 maggio 2013, ove il gioudice ha ammesso la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica acquisiti in violazione di norme di legge, sulla base del contemperamento tra diritto alla difesa e diritto alla riservatezza ed in particolare dell'inesistenza di una norma processuale civile che sancisca il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.
La conclusione cui perviene l'opinione tradizionale è nel senso che prevalga, in ogni caso, il diritto di difesa, il diritto di produrre in giudizio la prova illecitamente acquisita rispetto alla tutela della riservatezza e degli altri diritti fondamentali della controparte, senza possibilità per il giudice civile di poter sindacare la ammissibilità di prove precostituite.
Certamente il giudice non può impedire alla parte la produzione di un documento o di un atto in giudizio, tuttavia potrà astenersi dall'utilizzarli ai fini della decisione per l'illecità modalità di raccolta, che comunque deve essere contestata dal convenuto nella prima difesa utile. Qualora invece ritenga di poterne tenere conto, nonostante l'illecità modalità di raccolta, la sentenza sarà censurabile in appello.
avv. Lavinia Misuraca
foro di Modena
Di recente il Tribunale di S.M. Capua Vetere, con provvedimento del 13 giugno 2013 ha ammesso le risultanze documentali tratte da fotografie e da altre informazioni pubblicate nel Social Network "Facebook" come prove documentali nei giudizi di separazione. Nel provvedimento si evidenzia che "a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi".
Emblematica è l'ordinanza istruttoria del Tribunale di Torino 8 maggio 2013, ove il gioudice ha ammesso la produzione in giudizio di messaggi telefonici e di posta elettronica acquisiti in violazione di norme di legge, sulla base del contemperamento tra diritto alla difesa e diritto alla riservatezza ed in particolare dell'inesistenza di una norma processuale civile che sancisca il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.
La conclusione cui perviene l'opinione tradizionale è nel senso che prevalga, in ogni caso, il diritto di difesa, il diritto di produrre in giudizio la prova illecitamente acquisita rispetto alla tutela della riservatezza e degli altri diritti fondamentali della controparte, senza possibilità per il giudice civile di poter sindacare la ammissibilità di prove precostituite.
Certamente il giudice non può impedire alla parte la produzione di un documento o di un atto in giudizio, tuttavia potrà astenersi dall'utilizzarli ai fini della decisione per l'illecità modalità di raccolta, che comunque deve essere contestata dal convenuto nella prima difesa utile. Qualora invece ritenga di poterne tenere conto, nonostante l'illecità modalità di raccolta, la sentenza sarà censurabile in appello.
avv. Lavinia Misuraca
foro di Modena
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