Albo gestori ambientali: provvedimenti di sospensione e di cancellazione

Circolare n.144 del 4 maggio 2018 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali: notifica dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
Prima di procedere ad una disamina dettagliata della circolare in commento si fornisce un breve commento delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare/sanzionatorio dell’Albo gestori ambientali.
Come tutti i sistemi autorizzatori, anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinare, le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità amministrativa.
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare regolamentato dall’articolo 21 del DM. N.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono connotare qualsiasi attività amministrativa.
Infatti, dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo, lo stesso disposto normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato.
Sempre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato, i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinché lo stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del DM. N.120/2014, ovvero presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
In alternativa, il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al Tribunale amministrativo regionale competente.
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra descritto, sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 in applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento.
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia stata sospesa.
Proprio in merito a tali fattispecie è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la circolare n.144 del 4 maggio 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni regionali che lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o cancellazione, adottati in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f), del DM n.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di posta certificata (PEC) validi e funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese che operano nel rispetto della norma.
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabilisce che decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.
In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90 che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
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Leonardo Di Cunzolo
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