Provvedimenti minorili: ricorribili per cassazione
Corte di Cassazione, sez. I, 21.11.2016/23633: revirement della Suprema Corte. Ricorribilità per Cassazione contro i provvedimenti minorili
La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 21 novembre 2016, n. 23633 (Pres. Di Palma, rel. Cristiano), interviene in materia di provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal tribunale minorile od ordinario, enunciando un importante ed innovativo principio, che costituisce un revirement rispetto a quello che era l'orientamento costante seguito, sino ad allora, dalla Suprema Corte: "In materia di provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale, una volta che il tribunale (minorile od ordinario) li abbia emessi, la misura pronunciata assume attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non è revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, ed è pertanto - dopo che la corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo - anche impugnabile con ricorso per cassazione. Per tali ragioni, in particolare, è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost, il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, confermativo del decreto del tribunale che ha disposto l'affidamento etero-familiare dei figli minori di una coppia di genitori, già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale".
Il caso: due genitori avevano proposto reclamo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria avverso un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni della città con il quale, nell'ambito di un procedimento del potestate, ex artt. 330, 336 c.c., promosso nei loro confronti, il Tribunale aveva confermato l'affidamento etero familiare dei loro figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture, e aveva disposto altre misure volte a fornire sostegno psicologico ai fratelli, affermando espressamente che restavano ferme tutte le determinazioni già assunte in precedenza, respingendo in tal modo implicitamente la richiesta dei genitori di riattribuzione della responsabilità genitoriale, da cui erano stati dichiarati decaduti.
Orientamento costante della Suprema Corte, prima della sentenza in commento:
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sarebbero impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale (ex plurimis: Cass. nn. 15341/2012; 14091/2009; 11582/2002; S.U. 729/1999).
Infatti, si tratterebbe di provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinato all'esigenza della tutela dell'interesse dei figli, suscettibili di modificazione o di revoca in qualsiasi momento.
Revirement Suprema Corte
Nella sentenza 21 novembre 2016, n. 23633. la Cassazione ritiene di dover superare siffatto orientamento, anche alla luce della sopravvenute novità legislative. E' vero che i provvedimenti de potestate non avrebbero natura prettamente contenziosa; tuttavia dovrebbe escludersi che in essi sia preminente, o addirittura esclusiva, un'attività di controllo del giudice sull'esercizio della responsabilità genitoriale, tale da escludere la presenza di parti processuali tra loro in conflitto. Ciò per molteplici ragioni: 1) l'art. 336 c.c. stabilisce quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l'obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso; 2) il provvedimento adottato dal giudice è immediatamente reclamabile, oltrechè revocabile ad istanza del genitore interessato; 3) argomento dirimente: il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango constituzionale (Cass. 12650/2015). 4) La legge n. 219/2012 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia pendente fra le stesse parti (id est: i genitori) un procedimento di separazione personale od un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.. Pertanto, la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte, è la seguente: quando il tribunale per i minorenni, come nel caso esaminato, abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, il provvedimento assume attitudine di giudicato rebus sic stantibus, non è revocabile nè modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, ed è pertanto, dopo che la corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo, anche impugnabile con ricorso per cassazione.
Il caso: due genitori avevano proposto reclamo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria avverso un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni della città con il quale, nell'ambito di un procedimento del potestate, ex artt. 330, 336 c.c., promosso nei loro confronti, il Tribunale aveva confermato l'affidamento etero familiare dei loro figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture, e aveva disposto altre misure volte a fornire sostegno psicologico ai fratelli, affermando espressamente che restavano ferme tutte le determinazioni già assunte in precedenza, respingendo in tal modo implicitamente la richiesta dei genitori di riattribuzione della responsabilità genitoriale, da cui erano stati dichiarati decaduti.
Orientamento costante della Suprema Corte, prima della sentenza in commento:
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sarebbero impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale (ex plurimis: Cass. nn. 15341/2012; 14091/2009; 11582/2002; S.U. 729/1999).
Infatti, si tratterebbe di provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinato all'esigenza della tutela dell'interesse dei figli, suscettibili di modificazione o di revoca in qualsiasi momento.
Revirement Suprema Corte
Nella sentenza 21 novembre 2016, n. 23633. la Cassazione ritiene di dover superare siffatto orientamento, anche alla luce della sopravvenute novità legislative. E' vero che i provvedimenti de potestate non avrebbero natura prettamente contenziosa; tuttavia dovrebbe escludersi che in essi sia preminente, o addirittura esclusiva, un'attività di controllo del giudice sull'esercizio della responsabilità genitoriale, tale da escludere la presenza di parti processuali tra loro in conflitto. Ciò per molteplici ragioni: 1) l'art. 336 c.c. stabilisce quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l'obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso; 2) il provvedimento adottato dal giudice è immediatamente reclamabile, oltrechè revocabile ad istanza del genitore interessato; 3) argomento dirimente: il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango constituzionale (Cass. 12650/2015). 4) La legge n. 219/2012 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia pendente fra le stesse parti (id est: i genitori) un procedimento di separazione personale od un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.. Pertanto, la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte, è la seguente: quando il tribunale per i minorenni, come nel caso esaminato, abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, il provvedimento assume attitudine di giudicato rebus sic stantibus, non è revocabile nè modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, ed è pertanto, dopo che la corte d'appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo, anche impugnabile con ricorso per cassazione.
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