Psicologi: obbligo comunicazione dei dati sanitari STS


Anche gli psicologi, dal 2016 e con effetto retroattivo, sono chiamati all'invio dei dati per il Sistema Tessera Sanitaria ai fini del 730 precompilato
Psicologi: obbligo comunicazione dei dati sanitari STS
Con la modifica introdotta attraverso il Decreto del MEF datato 01 settembre 2016 sono stati attratti alle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria nuovi operatori del settore sanitario.
Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è il metodo scelto dall'Agenzia delle Entrate per consentire la comunicazione delle spese mediche all'Amministrazione, in funzione della messa a disposizione dei modelli 730 Precompilati. Fino al 2015, medici chirurghi, odontoiatri e farmacie erano gli unici soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sostenute dai propri clienti privati.
Con l'intervento normativo sopra richiamato, invece, anche altri soggetti sono stati chiamati a contribuire a questo meccanismo, di fatto ampliando il novero dei professionisti su cui ricadono le inefficenze dell'amministrazione. In particolare sono attratti alla normativa in esame gli psicologi, ma solo con riferimento alle sole prestazioni SANITARIE.
Non sono da ricomprendere, e quindi non sono da comunicare all'Amministrazione Finanziaria, le prestazioni di carattere NON SANITARIO (ad esempio attività di formazione), mentre con riferimento alle attività miste il professionista sarà tenuto a comunicare la sola quota relativa all'attività SANITARIA.
L'invio dei dati riguarda esclusivamente i clienti PERSONA FISICA, in quanto solo per tali soggetti è possibile inserire le spese mediche in dichiarazione a titolo di oneri deducibili.
Si precisa che l'intervento normativo ha carattere RETROATTIVO, pertanto gli psicologi (e gli altri soggetti coinvolti) sono tenuti a comunicare le informazioni per l'intero anno 2016.
La comunicazione dei dati relativi al STS deve essere inviata entro il 31.01.2017 e può essere effettuata esclusivamente per mezzo del portale www.sistemats.it (previo accreditamento) direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato e delegato.
Tutti i dati relativi ai clienti destinatari di prestazioni sanitarie fino alla data del 14.11.2016 devono essere inviati, mentre per le prestazioni successive devono essere inviati salvo espresso diniego da parte del paziente, il quale comunque mantiene il proprio diritto alla deduzione delle spese sanitarie sostenute che possono essere inserite direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Per il 2016, l'invio dei dati si presume autorizzato automaticamente, pertanto il paziente che richiedesse di non procedere all'invio deve dichiararlo esplicitamente attraverso richiesta verbale al professionista, attraverso l'accesso al sito www.sistemats.it o attraverso l'invio di uno specifico modulo di diniego.
Data la retroattività della norma, al fine di ottemperare all'adempimento sarà necessario che siano verificate tutte le fatture emesse fino al 31.12.2016 per accertarsi della tipologia di servizio effettuata e della correttezza dei codici fiscali dei clienti.
Per quanto riguarda il 2017 il meccanismo introdotto prevede una sorta di silenzio assenso all'invio dei dati del paziente al STS. L'opposizione all'invio deve avvenire esplicitamente attraverso richiesta verbale al professionista erogante la prestazione (il quale, non potendo per espressa previsione richiedere firme al paziente, può tutelarsi indicando sulla fattura in duplice copia la dicitura di mancata autorizzazione).
Anche in questo caso, e fuor di polemica, la semplificazione sbandierata passa attraverso una serie non indifferente di complicazioni operative a carico degli attori coinvolti.

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di Alessandro Ruggeri

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