Psicologo o Counselor?


E' stata pubblicata in data 17 novembre 2015 dal T.A.R. una decisiva sentenza sul counseling, che definisce la differenza con la psicologia
Psicologo o Counselor?
E' stata pubblicata in data 17 novembre 2015 dal T.A.R. una decisiva sentenza sul counseling, a seguito di un ricorso promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
In questa decisione viene riaffermato un principio fondamentale dello Stato che è bene ricordare:
lo Stato presidia attraverso gli Ordini alcune aree particolarmente rilevanti tra cui l’area della Salute, ovvero in Italia per lavorare con la Salute delle persone è necessario avere una serie di competenze garantite da un apposito percorso di studi), aver fatto un Esame di Stato (ed essere iscritti al relativo Albo) ed essere soggetti al governo di un apposito Ente pubblico (l’Ordine) che vigila e governa tale comunità alla luce delle norme dello Stato e attraverso uno specifico Codice Deontologico; le attività professionali che si declinano all’interno delle aree presidiate dagli Ordini sono da ritenersi attività riservate ai professionisti iscritti all’Albo.

Ecco alcuni dei passaggi salienti tratti direttamente dal testo della sentenza:
Il titolo di counselor, a parere dell’associazione "Assocounseling", non richiederebbe alcuna formazione accademica, né un'abilitazione professionale, ma la mera iscrizione all'associazione stessa dopo la frequenza di un corso triennale di formazione di natura privata che abiliterebbe a svolgere i seguenti interventi:
1) utilizzare strumenti conoscitivi (al pari degli psicologi) derivanti da diversi orientamenti teorici;
2) ascoltare e riflettere con il cliente in merito alle sue difficoltà (in pratica quello che la letteratura scientifica definisce come intervento per la prevenzione in ambito psicologico);
3) sostenere famiglie, gruppi e istituzioni (ossia offrire sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità)

Quindi si tratterebbe di attività coincidenti con quelle che la legge 56/89 riserva agli psicologi.
Tale descrizione dell’attività dell’AssoCounseling è anche talmente generica da potere comprendere una vasta gamma di interventi sulla persona, sfuggendo ad una precisa identificazione dell’ambito in cui la stessa viene a sovrapporsi all’attività dello psicologo.
Il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo.
La definizione dell’attività non regolamentata del counselor non consente a questi operatori di non sconfinare nel campo proprio degli psicologi.
Si direbbe che l’intervento del counselor sia quello di fornire delle tecniche di comunicazione che rendano più efficace e più soddisfacente l’interazione in determinati contesti.
Il disagio psichico è una condizione che attiene senz’altro alla sfera della salute ed è tale attinenza a giustificare i limiti ed i controlli che vengono garantiti anche attraverso l’attività degli ordini professionali.

Credo personalmente che si tratti di una sentenza fondamentale, che, dopo molti anni di incertezza, permette finalmente di chiarire le diverse professioni. In questo modo sono più chiari i limiti e le competenze degli psicologi e dei counselor. Questa posizione presa dal Consiglio, apre la discussione tra queste due professioni; invece di alimentare i conflitti, cosa che poteva accadere quando non c'era definizione dei rispettivi campi di intervento, permette un maggior confronto. Questo confronto, ne tempo riuscirà a chiarire quali interventi sono possibili da parte di uno psicologo e quali da parte di un counselor.
Un altro messaggio di grande rilevanza che vi viene affermato è che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra pienamente nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo". Si tratta di una esplicitazione chiara del significato ampio da attribuirsi al concetto di Salute e del senso legato all’essere professione sanitaria: lo psicologo non opera soltanto sulla psicopatologia ma si occupa in primis del benessere psicologico di individui, gruppi e comunità e lo fa in tutti i contesti ove interviene.

Questa sentenza quindi si configura come il primo passo verso una maggior definizione della professione di psicologo, che permetterà anche agli utenti di essere maggiormente consapevoli.

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di Dott.ssa Schivardi Marta

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