Pubblicare un testamento in lingua straniera
Per i residenti all'estero è possibile disporre del patrimonio italiano redatto all'estero secondo la legge straniera e pubblicarlo in Italia
E' doverosamente pubblicabile anche il testamento redatto in lingua straniera.
Se il Notaio la conosce, se ne potrà riprodurre il contenuto nella lingua originale e allegare al verbale una traduzione eseguita dal Notaio stesso ai a sensi degli art. 55 della L.N. e 68 II comma del R.N.; laddove la lingua non sia conosciuta dal Notaio sarà giocoforza necessario allegare una traduzione eseguita da un perito all'uopo nominato e, qualora sia oltremodo difficoltoso riprodurre il contenuto della scheda testamentaria perché espresso con caratteri grafici di ardua trascrizione (arabi, cirillici, cinesi ecc..) sarà possibile riportare anziché il testo originale) il testo della traduzione fatta dal perito e allegata al verbale.
Sarà necessario in ogni caso provvedere alla pubblicazione del testamento olografo, ancorché invalido secondo la nostra legislazione, ma da ritenersi valido secondo altra legislazione (ad esempio il testamento redatto a macchina con l'intervento e sottoscrizione di due testimoni redatto in Inghilterra e fatto in lingua inglese magari da un cittadino residente ivi).
Ai sensi dell'art. 48 della nostra legge di diritto internazionale privato (legge 218/1995) il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Se il Notaio la conosce, se ne potrà riprodurre il contenuto nella lingua originale e allegare al verbale una traduzione eseguita dal Notaio stesso ai a sensi degli art. 55 della L.N. e 68 II comma del R.N.; laddove la lingua non sia conosciuta dal Notaio sarà giocoforza necessario allegare una traduzione eseguita da un perito all'uopo nominato e, qualora sia oltremodo difficoltoso riprodurre il contenuto della scheda testamentaria perché espresso con caratteri grafici di ardua trascrizione (arabi, cirillici, cinesi ecc..) sarà possibile riportare anziché il testo originale) il testo della traduzione fatta dal perito e allegata al verbale.
Sarà necessario in ogni caso provvedere alla pubblicazione del testamento olografo, ancorché invalido secondo la nostra legislazione, ma da ritenersi valido secondo altra legislazione (ad esempio il testamento redatto a macchina con l'intervento e sottoscrizione di due testimoni redatto in Inghilterra e fatto in lingua inglese magari da un cittadino residente ivi).
Ai sensi dell'art. 48 della nostra legge di diritto internazionale privato (legge 218/1995) il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
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