Pubblicità e spam via mail. Tuteliamoci


Cos'è lo spam? Quale tutela esiste? Esistono profili risarcitori per il danno da spamming?
Pubblicità e spam via mail. Tuteliamoci
Come si è evoluta la disciplina del Garante Nazionale della Privacy e le normative comunitarie in materia di comunicazioni pubblicitarie intensive e non richieste?
La pubblicità intensiva che intasa la casella di posta elettronica purtroppo ormai è una prassi molto diffusa, il cosiddetto spam è l’invio massiccio, costante e ripetuto di comunicazioni non richieste, in genere di natura pubblicitaria principalmente attraverso e-mail ma anche tramite sms o telefonate a orari impensabili anche con comunicazioni registrate.
Tali campagne pubblicitari sono ovviamente meno costose per le compagnie che le praticano perchè rappresentano un contatto diretto con l’utente massimizzandone l’efficacia ed i profitti.
Ovviamente ciò crea un disturbo maggiore nel destinatario e potrebbe essere addirittura causa di danno.
A partire dagli anni ‘90 si è iniziata a sviluppare la normativa e la disciplina riguardante la Privacy e le telecomunicazioni.
Ciò è avvenuto inizialmente in ambito comunitario e poi è stata progressivamente recepita all’interno del nostro ordinamento con l’emanazione del Codice della Privacy (D.Lgs. N 196/2003, sulla cui applicazione vigila l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
L’art. 130 del suddetto codice stabilisce che "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente" cioè obbliga l'azienda ad acquisire preventivamente il consenso del destinatario per tutti i messaggi promozionali.
Tale regola subisce delle eccezioni nei casi di abbonati inseriti in elenchi a disposizione del pubblico o per caselle di posta elettronica fornite dal titolare in sede di vendita di un prodotto o servizio.
Inoltre sempre in deroga a detto principio il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali in un registro pubblico delle opposizioni.
La tutela dell’interessato è affidata al Garante per la protezione dei dati personali, cui è possibile rivolgersi mediante invio di una segnalazione, di un reclamo o di un ricorso.
Si può ricorrere all’Autorità giudiziaria ordinaria per far valere l’illegittimo inoltro di messaggi ripetuti ed insistenti e chiedere il risarcimento del relativo danno, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
In questo caso ovviamente grava sul singolo destinatario che ha subito lo Spam dimostrare il fatto e il danno patito ed anche l'entità di quest'ultimo nonché i costi iniziali della causa quali spese legali, contributo unificato e quant'altro pertanto non sempre sarà agevole per l'utente finale agire in tal senso.
Dovrà quindi dimostrare sia il patrimoniale che quello non patrimoniale invece grava sul mittente l’onere di dimostrare l’acquisizione del consenso del destinatario, e su quest’ultimo l’onere di provare il nesso tra esercizio dell’attività ed evento dannoso.
Il consiglio quindi è di iscriversi al registro delle opposizioni http://www.registrodelleopposizioni.it/ e come sempre quello di rivolgersi ad un legale di fiducia valutando i pro e i contro di ogni azione.

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di Jacopo Pepi

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