Pubblico impiego, assegnazione temporanea
Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Con Ordinanza cautelare del 12.1.2018 il Tribunale di Pisa, rigettando il Reclamo proposto da un Comune siciliano contro l’Ordinanza ex art. 700 n. 1646/2017, ha confermato e ribadito il diritto della dipendente, in forza alla Polizia Municipale, al trasferimento provvisorio per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 42bis D.Lgs. 151/2001 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53).
L’art. 42bis, comma 1, D.Lgs. 151/2001, prevede espressamente che «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2000, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa».
L’Ente locale nel corso dell’anno 2016 aveva favorevolmente accolto la richiesta della dipendente S.C. sussistendone tutti i presupposti di legge per poi negarle omissivamente il rinnovo per il restante periodo previsto dalla legge, determinando un grave danno e lesione dei propri diritti e dei figli minori e costringendola a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Pisa, essendo la stessa dipendente di un ente locale del luogo.
Il Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro, con Ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 1646 del 16.5.2017, ha espressamente e ampiamente riconosciuto il diritto della dipendente S.C. all’assegnazione temporanea presso il Comune sino alla concorrenza dei tre anni previsti dalla legge, condannando il Comune di Piazza Armerina alle spese di lite.
L’Ente Locale aveva proposto reclamo avverso l’Ordinanza n. 1646/2017 e il Tribunale di Pisa in composizione collegiale con Ordinanza del 12.1.2018, ne ha disposto il rigetto confermando l’Ordinanza n. 1646/2017, ribadendo il diritto della mamma ricorrente al trasferimento provvisorio, con ulteriore condanna alle spese di lite a carico del Comune.
L’Ordinanza n. 1646 del 16.5.2017 del Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro, confermata all’Ordinanza del 12.1.2018, riveste una sua importanza in quanto non si riscontrano numerose applicazioni della norma negli enti locali i cui dipendenti potranno avvantaggiarsi dei benefici e dei diritti previsti dal D.Lgs. 151/2001.
L’art. 42bis, comma 1, D.Lgs. 151/2001, prevede espressamente che «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2000, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa».
L’Ente locale nel corso dell’anno 2016 aveva favorevolmente accolto la richiesta della dipendente S.C. sussistendone tutti i presupposti di legge per poi negarle omissivamente il rinnovo per il restante periodo previsto dalla legge, determinando un grave danno e lesione dei propri diritti e dei figli minori e costringendola a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Pisa, essendo la stessa dipendente di un ente locale del luogo.
Il Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro, con Ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 1646 del 16.5.2017, ha espressamente e ampiamente riconosciuto il diritto della dipendente S.C. all’assegnazione temporanea presso il Comune sino alla concorrenza dei tre anni previsti dalla legge, condannando il Comune di Piazza Armerina alle spese di lite.
L’Ente Locale aveva proposto reclamo avverso l’Ordinanza n. 1646/2017 e il Tribunale di Pisa in composizione collegiale con Ordinanza del 12.1.2018, ne ha disposto il rigetto confermando l’Ordinanza n. 1646/2017, ribadendo il diritto della mamma ricorrente al trasferimento provvisorio, con ulteriore condanna alle spese di lite a carico del Comune.
L’Ordinanza n. 1646 del 16.5.2017 del Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro, confermata all’Ordinanza del 12.1.2018, riveste una sua importanza in quanto non si riscontrano numerose applicazioni della norma negli enti locali i cui dipendenti potranno avvantaggiarsi dei benefici e dei diritti previsti dal D.Lgs. 151/2001.
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