Pubblico impiego e art. 18 dello Statuto dei lavoratori


Lavoratore pubblico privatizzato, Statuto dei lavoratori
Pubblico impiego e art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Con la recente sentenza 11868/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che, al lavoratore privatizzato dipendente di una PA illegittimamente licenziato, si applica la tutela prevista dall’art.18 l.n.300/70 nel testo antecedente alla riforma Fornero[1]. Con la pronuncia, il Supremo Consesso prende posizione rispetto agli orientamenti sorti nelle Corti di merito e in dottrina. Una corrente ammetteva, infatti, le modifiche introdotte nel 2012, valorizzando il rinvio mobile allo Statuto dei Lavoratori contenuto nell’art.51 del d.lgs. 165/01, al fine di garantire l’uniformità di trattamento fra impiego pubblico e privato. Al contrario, si sosteneva che la riforma Fornero avesse escluso l’applicabilità della nuova versione, in base ai co. 7 e 8 dell’art. 1 l.n.92/12, nonché in ragione dell’inconciliabilità con il regime previsto ex artt. 54 e ss., d.lgs. 165/01. Invero, la Cassazione[2] già nel 2015 aveva preso posizione sulla questione, ritenendo di dover aderire al primo dei due indirizzi con dei contemperamenti. In particolare, si giudicava applicabile il nuovo art.18 limitatamente ai commi 1 e 2, che prevedono la nullità del licenziamento discriminatorio e la reintegrazione del lavoratore. Con l’odierna decisione, però, la Cassazione sconfessa il passato ed esclude l’applicazione tout court del art. 18 nuova versione. La ragione è da rinvenire nel combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 1 della stessa legge, che escludono l’automatica estensione all’impiego pubblico contrattualizzato delle norme dettate per il settore privato. Pertanto, in mancanza di un riferimento espresso del Legislatore, diretto ad armonizzare il settore pubblico e privato, le modifiche apportate a una legge già applicabile, ma non espressamente richiamata, non possono innovare il settore pubblico privatizzato, data la diversità degli interessi tutelati. Nel caso di specie, la Cassazione conclude che sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all’art.18 dello Statuto, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella della previgente formulazione della norma. In altre parole, l’esclusione dell’automatico recepimento della nuova disciplina comporta che si debba intendere il rinvio allo Statuto dei Lavoratori come fisso, cosicché la norma richiamata resta cristallizzata nel testo antecedente, dando vita a una duplicità di normative, ciascuna applicabile in relazione alla diversa natura dei rapporti giuridici in rilievo. Insomma, per i dipendenti pubblici rimane la tutela originaria che prevede la validità del licenziamento solo al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo. In assenza, il giudice ordina la reintegrazione e il risarcimento dei danni o, in alternativa alla reintegra, un’indennità sostitutiva.
La riforma del 2012 ha superato l’automatismo "licenziamento illegittimo/reintegrazione", prevedendo tre tipi di licenziamento: discriminatorio, disciplinare ed economico. Solo al primo è accordata la tutela reale piena (risarcimento più reintegrazione). Nel caso di licenziamento disciplinare è prevista la reintegra e il risarcimento del danno, solo se non sussistono i motivi a supporto della decisione datoriale o il fatto è punito con una sanzione minore. Diversamente, il giudice concede la tutela indennitaria. Quanto al licenziamento economico, la legge accorda al lavoratore la sola tutela risarcitoria, salvo la manifesta insussistenza del fatto posto alla base dell’interruzione del rapporto lavorativo.
Infine, la Cassazione ribadisce i principi di immutabilità e di necessaria specificità della contestazione in caso d’illecito disciplinare, posti a tutela del diritto di difesa del lavoratore. Quanto al primo, in caso di sospensione del procedimento disciplinare nelle more del giudizio penale, il datore può successivamente utilizzare gli accertamenti compiuti in quella sede per meglio circoscrivere l’addebito, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto di difesa. Quanto alla specificità della contestazione, essa non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti, sicché è ammissibile la contestazione per relationem, ogni qual volta i fatti e i comportamenti richiamati siano noti all’interessato.

[1] L.n. 92/12.
[2] Cass. 24157/15

Articolo del:


di Avvocato Michele Zanchi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse