Punibilità esclusa per tenuità del fatto


Al vaglio del giudice i "reati - bagattella" che non meritano il processo penale con archiviazione immediata
Punibilità esclusa per tenuità del fatto
Il d. l.vo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto le nuove norme sulla non punibilità per tenuità del fatto.

L'istituto, già noto nel processo a carico di imputati minorenni, viene ora esteso, sia pure con specifiche peculiarità, anche nel processo penale ordinario per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva.

In questi casi il giudice potrà disporre l’archiviazione del procedimento a condizione che, nel caso concreto, ricorrano e siano accertate cumulativamente le seguenti condizioni:
- che l’offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo. Tali caratteristiche sono espressamente escluse nei casi di motivi abbietti o futili, crudeltà, anche in danno di animali; sevizie; minorata difesa della vittima, anche in base all’età; morte o lesioni gravissime;

- che la condotta non sia abituale. La norma, pertanto, non può trovare oggettiva applicazione nei casi di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; per i recidivi.

In caso di pronuncia di proscioglimento per tenuità del fatto, restano fermi i diritti della parte offesa da far valere in sede civile contro l’imputato.

Nella sua nuova formulazione, l'art. 411 C.P.P. al comma 1 bis stabilisce che «1-bis. Se l’archiviazione e’ richiesta per particolare tenuita’ del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita’, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non e’ inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e’ inammissibile, il giudice procede senza formalita’ e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.».

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di Avv. Cesare Santonocito

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