Quali forme deve assumere l’accettazione dell'eredità
Una volta accettata l’eredità, ecco cosa sapere sulla forma dell’accettazione
Disc.- Abbiamo visto la necessità di una accettazione da parte dell'erede, vediamo ora le forme che questa deve assumere.
Doc.- Sul punto ti dicono, l'art. 474 e il co. 1 dell'art. 475.
Art. 474: "L'accettazione può essere espressa o tacita".
Co.1 art. 475: "L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede".
Disc.- Quindi se Fulano scrive alla zia Beppa "Cara zia dopo lunga meditazione ho deciso di accettare l'eredità del mio povero fratello", fa un'accettazione valida o no?
Doc. No, perché il legislatore, mentre non pretende che l'accettazione sia pubblicizzata (portata a conoscenza del pubblico ), pretende però che essa sia dotata di quella "serietà", che risulta dal suo inserimento in un atto pubblico o in una scrittura, privata sì, ma destinata a produrre effetti giuridici (come un contratto, una diffida ad adempiere...): chiaro che, se Fulano inserisce la dichiarazione di accettazione in un contratto, è perché la ritiene rilevante per la produzione degli effetti giuridici a cui il contratto mira; e che, se la ritiene rilevante per la produzione di effetti giuridici, è presumibile che la faccia meditatamente ( così come meditatamente è da presumere che si facciano tutti i contratti e in genere gli atti giuridici).
Disc.- Ma se Fulano fa la sua dichiarazione di accettazione nel contratto da lui stipulato con Bianchi, che cosa ne può sapere Rossi, che a quel contratto è completamente estraneo, e che ciò nonostante, essendo già debitore del de cuius (metti perché ne aveva preso in locazione un appartamento), ora in seguito a tale dichiarazione, è diventato debitore di Fulano e deve pagare nelle mani di Fulano?
Doc. Dire che la dichiarazione di Fulano è valida, non significa dire che è a tutti opponibile: se, nel caso, Rossi, non sapendo a chi pagare, se ne astiene, a lui che contesta un suo obbligo risarcitorio adducendo la sua impossibilità ad adempiere (vedi l'ultima parte dell'art. 1218, vedi anche per casi simili all'esempio fatto e facilmente ipotizzabili, il co. 1 art 1189), Fulano non può certo validamente opporre la dichiarazione di accettazione da lui fatta...nel contratto col Bianchi.
Disc.- Può il chiamato all'eredità subordinare la sua accettazione a una condizione o a un termine ? Può fare un'accettazione parziale?
Doc. A questa tua domanda rispondono il secondo e terzo comma dell'articolo 475, che recitano: "E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. - Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale dell'eredità".
Disc.- Perché mai non ammettere l'apposizione di una condizione o di un termine all'accettazione?
Doc. Ti rispondo con un esempio, relativo all'apposizione di un termine ad quem ma facilmente riferibile anche al caso di una condizione risolutiva.
Metti dunque che Fulano accetti di essere erede ma fino al 15.05.18. Allora i casi sono due: o Fulano, stabilendo tale termine, intende riservarsi la piena disponibilità dei beni ereditari (quindi anche la possibilità di venderli) oppure intende autolimitare i suoi poteri al compimento dei soli atti i cui effetti non vadano oltre la data del 15.05.18. Nel primo caso ci sarebbe il rischio evidente che Fulano prima della scadenza del termine faccia...piazza pulita di tutti i beni dell'eredità, lasciando a chi gli succede solo i debiti (male per chi gli succede, ma anche per i creditori dell'eredità, che verrebbero privati della loro garanzia). Nel secondo caso, si avrebbe quell'inconveniente della incompleta utilizzazione e circolazione dei beni ereditari (con danno della società tutta), che il legislatore moderno cerca di evitare ponendo, come ci riserviamo di vedere in seguito, limiti al c.d. fedecommesso (artt.692 ss.).
Disc. Ma nel caso di un termine a quo o di una condizione sospensiva ("Io dichiaro di accettare ma a partire dal 15.12.19" oppure "Dichiaro di accettare se mio figlio prenderà la laurea"), tali inconvenienti non si verificano
Doc. No, invece anche in tali casi si verificherà nuovamente il fenomeno della vischiosità nella circolazione e della sottoutilizzazione dei beni ereditari: infatti nell'attesa del maturare del termine o dell'avverarsi della condizione il patrimonio ereditario dovrà pur essere amministrato; e inevitabilmente lo sarà da un curatore, che lo amministrerà, sì, ma senza quella pienezza di poteri che avrebbe l'erede (se si presenterà l'occasione della permuta o vendita vantaggiosa di un bene ereditario il curatore troverà mille ostacoli a coglierla e...non la coglierà).
Doc.- Sul punto ti dicono, l'art. 474 e il co. 1 dell'art. 475.
Art. 474: "L'accettazione può essere espressa o tacita".
Co.1 art. 475: "L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede".
Disc.- Quindi se Fulano scrive alla zia Beppa "Cara zia dopo lunga meditazione ho deciso di accettare l'eredità del mio povero fratello", fa un'accettazione valida o no?
Doc. No, perché il legislatore, mentre non pretende che l'accettazione sia pubblicizzata (portata a conoscenza del pubblico ), pretende però che essa sia dotata di quella "serietà", che risulta dal suo inserimento in un atto pubblico o in una scrittura, privata sì, ma destinata a produrre effetti giuridici (come un contratto, una diffida ad adempiere...): chiaro che, se Fulano inserisce la dichiarazione di accettazione in un contratto, è perché la ritiene rilevante per la produzione degli effetti giuridici a cui il contratto mira; e che, se la ritiene rilevante per la produzione di effetti giuridici, è presumibile che la faccia meditatamente ( così come meditatamente è da presumere che si facciano tutti i contratti e in genere gli atti giuridici).
Disc.- Ma se Fulano fa la sua dichiarazione di accettazione nel contratto da lui stipulato con Bianchi, che cosa ne può sapere Rossi, che a quel contratto è completamente estraneo, e che ciò nonostante, essendo già debitore del de cuius (metti perché ne aveva preso in locazione un appartamento), ora in seguito a tale dichiarazione, è diventato debitore di Fulano e deve pagare nelle mani di Fulano?
Doc. Dire che la dichiarazione di Fulano è valida, non significa dire che è a tutti opponibile: se, nel caso, Rossi, non sapendo a chi pagare, se ne astiene, a lui che contesta un suo obbligo risarcitorio adducendo la sua impossibilità ad adempiere (vedi l'ultima parte dell'art. 1218, vedi anche per casi simili all'esempio fatto e facilmente ipotizzabili, il co. 1 art 1189), Fulano non può certo validamente opporre la dichiarazione di accettazione da lui fatta...nel contratto col Bianchi.
Disc.- Può il chiamato all'eredità subordinare la sua accettazione a una condizione o a un termine ? Può fare un'accettazione parziale?
Doc. A questa tua domanda rispondono il secondo e terzo comma dell'articolo 475, che recitano: "E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. - Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale dell'eredità".
Disc.- Perché mai non ammettere l'apposizione di una condizione o di un termine all'accettazione?
Doc. Ti rispondo con un esempio, relativo all'apposizione di un termine ad quem ma facilmente riferibile anche al caso di una condizione risolutiva.
Metti dunque che Fulano accetti di essere erede ma fino al 15.05.18. Allora i casi sono due: o Fulano, stabilendo tale termine, intende riservarsi la piena disponibilità dei beni ereditari (quindi anche la possibilità di venderli) oppure intende autolimitare i suoi poteri al compimento dei soli atti i cui effetti non vadano oltre la data del 15.05.18. Nel primo caso ci sarebbe il rischio evidente che Fulano prima della scadenza del termine faccia...piazza pulita di tutti i beni dell'eredità, lasciando a chi gli succede solo i debiti (male per chi gli succede, ma anche per i creditori dell'eredità, che verrebbero privati della loro garanzia). Nel secondo caso, si avrebbe quell'inconveniente della incompleta utilizzazione e circolazione dei beni ereditari (con danno della società tutta), che il legislatore moderno cerca di evitare ponendo, come ci riserviamo di vedere in seguito, limiti al c.d. fedecommesso (artt.692 ss.).
Disc. Ma nel caso di un termine a quo o di una condizione sospensiva ("Io dichiaro di accettare ma a partire dal 15.12.19" oppure "Dichiaro di accettare se mio figlio prenderà la laurea"), tali inconvenienti non si verificano
Doc. No, invece anche in tali casi si verificherà nuovamente il fenomeno della vischiosità nella circolazione e della sottoutilizzazione dei beni ereditari: infatti nell'attesa del maturare del termine o dell'avverarsi della condizione il patrimonio ereditario dovrà pur essere amministrato; e inevitabilmente lo sarà da un curatore, che lo amministrerà, sì, ma senza quella pienezza di poteri che avrebbe l'erede (se si presenterà l'occasione della permuta o vendita vantaggiosa di un bene ereditario il curatore troverà mille ostacoli a coglierla e...non la coglierà).
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