Quali garanzie difensive per il docente nel procedimento disciplinare?


Quali sono le garanzie difensive per il docente che subisce un procedimento disciplinare da parte del Dirigente scolastico?
Quali garanzie difensive per il docente nel procedimento disciplinare?

Il D.lgs. n. 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha previsto, tra le altre cose, anche un dettagliato procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti.

In virtù della circolare n. 88/2010 il citato decreto e le relative norme si applicano anche al personale della scuola nella sua interezza, vale a dire ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e al personale ATA.

Con riferimento al procedimento disciplinare a carico del personale docente, a tempo indeterminato e determinato, l’organo competente è il Dirigente dell’istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio.

Le infrazioni e le relative sanzioni che rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui si tratta sono: avvertimento scritto (art. 492 D.lgs. 297/94), censura (art. 493 D.Lgs. 297/94) e sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di dieci giorni, con la perdita del trattamento economico ordinario.

La valutazione circa l’entità della sanzione da applicare in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa deve essere compiuta dal Dirigente Scolastico ex ante; qualora vi sia incertezza circa l’inquadramento della fattispecie concreta come comportamento sanzionabile con la predetta tipologia di sospensione, gli atti devono essere trasmessi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nei tempi e nei modi previsti.

In ogni caso, il Dirigente Scolastico deve assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose del docente e non a sindacare, nemmeno indirettamente, l’autonomia della funzione docente.

L’art. 55-bis (introdotto nel D.lgs. 165/01 dall’art. 69 del D.lgs. 150/09) prevede due tipi di procedimenti, a seconda che la sanzione applicabile sia inferiore a dieci giorni di sospensione dal servizio o di maggiore entità.

Di talché, per le infrazioni di minore gravità la competenza appartiene al Dirigente Scolastico, il quale, entro il termine di venti giorni dalla notizia, deve inviare la contestazione di addebito al docente e fissare la convocazione per il contraddittorio con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il procedimento si deve concludere entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione degli addebiti; se sussiste un impedimento del docente che comporta differimento del termine a difesa superiore a dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto una sola volta.

La violazione dei termini previsti comporta la decadenza dall’azione disciplinare per l’Amministrazione e per il docente dall’esercizio del diritto di difesa.
Per le infrazioni di maggiore gravità, invece, la competenza è dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Orbene, ai sensi di quanto esplicitamente previsto dall’art. 55-bis D.lgs. 165/01, nella convocazione il Dirigente deve informare il docente della possibilità di farsi assistere da un dirigente sindacale o da un legale o, in alternativa, di inviare una memoria scritta.

Tale norma dovrebbe garantire sostanzialmente il diritto del docente a un contraddittorio secondo quanto previsto dall’art. 24 Cost., dando una parvenza di “equità processuale” tra la posizione, comunque apicale del Dirigente, e quella del docente, il quale secondo la lettera della norma, con la presenza di un rappresentante sindacale o di un legale o con la semplice memoria scritta, avrebbe esaurito le sue garanzie difensive.

E’ proprio in questa fase del procedimento disciplinare che viene in essere in tutta la sua globalità la contraddizione di tale sistema procedurale e, quindi, la sostanziale inesistenza dell’effettività della garanzia del diritto al contraddittorio per il docente, laddove si consideri che il Dirigente scolastico, in qualità di titolare dell’azione disciplinare, contesta l’addebito, ma ha, altresì, il potere ultimo di comminare la sanzione e, quindi, di giudicare.

E’ evidente come il diritto al contraddittorio per il docente sia, in realtà, piuttosto sfumato, diventa quasi una “concessione” altrimenti inevitabile.

La previsione della possibilità dell’assistenza di un legale per il docente dovrebbe rappresentare una garanzia di tutela dei suoi diritti.

Se questa è la previsione normativa, tuttavia nella pratica difficilmente si sortisce l’effetto sperato sia perché l’altra parte è rappresentata dal Dirigente Scolastico, (che, però, è sostanzialmente anche giudice), sia perché l’assistenza dell’avvocato non è interpretata univocamente dai vari Dirigenti Scolastici.

A tal proposito giova ricordare che “Avvocato” è colui che sta in giudizio accanto alla parte, che la “assiste”, appunto, sostenendo le ragioni della difesa, oralmente o per iscritto (Mazzarella, avv. e proc., 1); l’avvocato opera in persona propria a favore della parte  (Satta, avv. e  proc., 644; Cipriani, difensore, 1084, Mandrioli, dei dif., 958). Oggi, peraltro, unificate le distinte carriere di avvocato e procuratore, sotto il profilo dell’ordinamento professionale, l’avvocato funge anche da procuratore e, quindi, da rappresentante della parte.

Ma, allora, se questa è la delineata funzione e se l’art. 55-bis parla espressamente della facoltà per il docente di farsi “assistere” da un avvocato durante il procedimento disciplinare, perché si è sostenuto da parte di qualche Dirigente Scolastico che la norma citata prevede espressamente solo l’ “assistenza” e non anche la  “rappresentanza”?

E, di conseguenza, perché si è ritenuta non consentita la contemporanea presenza all’audizione a difesa dell’avvocato, che ha espletato le difese e del docente, assistito, il quale con la sua presenza ha ratificato l’operato del legale? Ed, infine, perché su tale errata premessa lo stesso Dirigente, nonostante la verbalizzazione del contraddittorio a firma del legale e del docente, ha poi ritenuto come “non avvenuta” la difesa dell’avvocato e, di conseguenza, ha ritenuto come “non contestati” dal docente gli addebiti, comminando ugualmente la sanzione?

Certamente non sembrano essere questi i sacrosanti principi processualistici del giusto processo, laddove dovrebbe essere garantito il diritto al contraddittorio ed il giudice dovrebbe essere terzo imparziale.

Soprattutto, non dovrebbe essere questo il risultato finale della tanto decantata  “Buona Scuola”.

 

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di Avv. Manuela Ragozzino

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