Quali sono i criteri per l'affidamento esclusivo dei figli minori?
Separazione e divorzio e affidamento dei figli minori
Una volta finito il rapporto sentimentale della coppia, sia unita dal vincolo matrimoniale sia coppia di fatto ovvero non sposata, sarà necessario rivolgersi al giudice, con l’assistenza dell’avvocato, al fine di individuare delle regole per la tutela dei figli minori.
La prima decisione da prendere riguarderà l’affidamento dei figli minori.
I figli minori hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, conservando dei rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali devono ricevere la cura, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza morale.
Per realizzare queste finalità il giudice adotterà tutti i provvedimenti necessari, avendo come obiettivo l’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Il giudice stabilirà, tenendo conto delle richieste della coppia, i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore, fissando anche la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitore dovrà contribuire al mantenimento, alla cura all’istruzione ed educazione dei figli.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Tant’è che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore, saranno assunte di comune accordo tra la coppia, tenendo contro delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice potrà stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Si tenga presente che qualora il genitori non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
La regola sarà quella di affidare i minori ad entrambi i genitori e solo in casi eccezionali disporrà l’affidamento esclusivo ad un genitore.
In quali casi verrà disposto l’affidamento esclusivo dei figli minori?
Il giudice dovrà tenere conto l’interesse prioritario del minore e deciderà sull’affidamento esclusivo solo nel caso in cui l’affidamento condiviso potrebbe arrecare un pregiudizio per il figlio.
Sarà pertanto necessario decidere sull’affidamento esclusivo del figlio minore:
1. nel caso di incapacità o inidoneità del genitore a prendersi cura del minore, come nel caso di violenza sui figli o sulla moglie, oppure nel caso di persone dichiarate incapaci d’intendere e volere.
2. Nel caso di forti carenze di un genitore sul piano affettivo, perché dedito all’uso di sostanze stupefacenti, di alcol o perché semplicemente si è reso irreperibile da tempo.
Quali sono i criteri utilizzati dal giudice per individuare il genitore più idoneo nell’affidamento esclusivo?
Il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.
Tale giudizio si dovrà ancorare ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Sotto si allega una recentissima sentenza della Suprema Corte, datata 4 novembre 2019, che elenca i criteri che il giudice dovrà seguire nel decidere sull’affidamento esclusivo del figlio minore.
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019 n.28244
Fatto
- che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l'affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall'odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili;
- che non svolge difese l'intimata;
- che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.
Diritto
RITENUTO
- che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 337-quater c.c., comma 1, poiché il giudice di secondo grado ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell'odierno ricorrente disancorato da basi solide;
2) nullità della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l'affido esclusivo alla madre;
3) omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l'importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita;
- che i tre motivi sono inammissibili;
- che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui "in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (...) rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (...) rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità" (Cass. 14840/2006);
- che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l'affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali) e dalla stessa, ancora, è agevole riscontrare l'effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso;
- che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a "proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice" (Cass. 18039/2012), il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non è in questa sede censurabile;
- che, dunque, il ricorso è inammissibile;
- che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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