Quali sono le agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia dopo il distacco?


Rientro in italia dopo il distacco: vediamo le agevolazioni possibili
Quali sono le agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia dopo il distacco?

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 76/E del 5/10/2018 risponde ad un interpello presentato in merito alla possibilità di applicare l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati prevista dall’art. 16 del D. lgs 147/2015 ad un lavoratore rientrato in Italia dopo una serie di distacchi presso società estere.

Si ricorda che i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 co 1 o 2 possono infatti richiedere l’abbattimento dell’imponibile fiscale nella misura del 50% per un quinquiennio.

Nello specifico l’art 16 comma 1 e 2 prevede il possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi d’imposti precedenti il rientro;
  • aver trasferito in Italia la residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2 del Tuir;
  • prestare attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano;
  • ricoprire un ruolo direttivo o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione;
  • essere laureato;
  • aver svolto attività di lavoro dipendente all’estero per almeno 24 mesi.

Nel caso in esame la società istante, dopo aver ripetutamente distaccato all’estero un dipendente, chiede se in seguito al rientro in Italia di quest’ultimo fosse possibile applicare l’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015 in presenza dei requisiti richiesti.

Il dubbio nasce dalla previsione della circolare 17/E 2017 che esclude dalla possibilità di applicazione dell’agevolazione fiscale in esame i soggetti che rientrano in Italia in seguito ad un distacco all’estero in quanto il rientro è collegato ad una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

L’Agenzia risponde che se pur vero che la previsione della circolare 17/E è volta ad evitare un’elusione della norma agevolativa va valutata la specificità del caso concreto.

Difatti per l’Agenzia è necessario valutare che il rientro in Italia non sia solo una naturale conseguenza della scadenza del distacco, ma presenti elementi in linea con la ratio della norma.

Ciò si potrebbe ravvisare, in queste ipotesi:

  • proroga del distacco tale da affievolire i legami col territorio italiano del lavoratore;
  • il rientro non è in continuità con la precedente posizione lavorativa, ad esempio in caso di assegnazione di un ruolo differente rispetto a quello originario.

Valutate quindi le peculiarità del caso concreto l’Agenzia ammette la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16 del D. Lgs 147/2015 in quanto rispondenti alla ratio della norma.

Articolo del:


di Carolina Santagostino

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse