Quali termini per la decadenza dell'accertamento?


In caso di oneri detraibili rateizzati l'accertamento può essere effettuato non oltre il quarto anno successivo a quello di sostenimento della spesa
Quali termini per la decadenza dell'accertamento?
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua il cosiddetto controllo formale della dichiarazione, in presenza di oneri detraibili ripartiti su più annualità (tipico è il caso della "rateizzazione" in dieci quote annuali delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia), è solita considerare, ai fini della notifica dell’atto impositivo, non l’anno di sostenimento della spesa, ma quelli (successivi) in cui vengono detratte le singole quote rateizzate.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 2597/49/15, ha affermato che il disconoscimento della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio da parte dell'ufficio non può avvenire oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni in cui le spese sono state sostenute, non avendo rilievo la "rateazione" dell'onere detraibile.

Nella fattispecie è stato accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella notificata nel 2012, con la quale era stata disconosciuta la quota di spese di ristrutturazione edilizia riportata nella dichiarazione relativa al 2007, per effetto della "rateizzazione" prevista dalla legge.
Il contribuente ha affermato che le spese detraibili erano state sostenute nel 2002, per cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2007.
Ragionare diversamente, affermano i giudici lombardi, non solo attribuirebbe agli uffici finanziari un termine oltremodo lungo per la notificazione dei propri atti impositivi andando a contestare dichiarazioni presentate in epoca "remota", ma provocherebbe anche una disparità di trattamento tra contribuenti che hanno scelto, per opzione, la ripartizione dell’onere detraibile in 3, 5 o 10 anni.

Si rileva che la stessa interpretazione è stata accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n. 36/3/13), anche se la Corte di Cassazione ha invece affermato che è possibile accertare anche le annualità successive a quella in cui è stata dedotta la prima quota (Cassazione, sentenza del 23.6.2010 n. 15178).
Pertanto, nonostante le pronunce favorevoli della giurisprudenza di merito, appare prudente conservare la documentazione giustificativa della detrazione, computando il termine con riferimento all’ultimo anno in cui è stata detratta la quota di spesa.

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di dott. Stefano Bonaldo

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