Quando andare in vacanza diventa fonte di disagio
Codice del Turismo. Danno da vacanza rovinata. Responsabilità del tour operator e dell'agenzia

L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".
Si tratta di un danno a carattere non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest'ultimo infatti si traduce in una perdita economica; così se ho perso il bagaglio, questo ha un valore economico e come tale mi deve essere risarcito.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un'occasione di ferie.
Prima del d.lgs. 79/2011 per il consumatore - turista non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto ( primo fra tutti il diritto alla salute, art. 32 Cost.).
Con l’applicazione del Codice del Turismo oggi è previsto il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
In particolare il tour operator, l’organizzatore del viaggio, sarà chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista- consumatore sarà alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non godrà o godrà in maniera differente rispetto ai servizi acquistati.
L’agenzia di viaggi, invece, risponderà solo per l’attività di intermediazione e dunque non risponderà per l’inadempimento del tour operator, né dei singoli fornitori, purché dichiari al consumatore che essa funge da mero intermediario. Dunque l’agenzia di viaggi ha il solo obbligo di acquistare, per conto del cliente, il contratto di viaggio e risponde per la violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato, nello specifico per il mancato adempimento dell’obbligo di informazione e consulenza riguardante tutte quelle notizie strumentali rispetto al pieno godimento della vacanza.
Il turista dovrà informare tempestivamente (o almeno entro dieci giorni dal rientro), mediante reclamo, l'agenzia di viaggi o il tour operator dei disagi riscontrati, affinchè questi possa prontamente porvi rimedio o trovare un’alternativa.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è di tre anni a decorrere dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza. Se si tratta di danno derivante da inadempimento di un obbligo di trasporto il termine sarà di dodici mesi o diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il pregiudizio patito dal turista dovrà essere grave e serio nel senso che l’offesa dovrà superare una soglia minima di tollerabilità. Spetterà di volta in volta al giudice di merito provvedere al suo accertamento.
Si tratta di un danno a carattere non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest'ultimo infatti si traduce in una perdita economica; così se ho perso il bagaglio, questo ha un valore economico e come tale mi deve essere risarcito.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un'occasione di ferie.
Prima del d.lgs. 79/2011 per il consumatore - turista non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto ( primo fra tutti il diritto alla salute, art. 32 Cost.).
Con l’applicazione del Codice del Turismo oggi è previsto il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
In particolare il tour operator, l’organizzatore del viaggio, sarà chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista- consumatore sarà alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non godrà o godrà in maniera differente rispetto ai servizi acquistati.
L’agenzia di viaggi, invece, risponderà solo per l’attività di intermediazione e dunque non risponderà per l’inadempimento del tour operator, né dei singoli fornitori, purché dichiari al consumatore che essa funge da mero intermediario. Dunque l’agenzia di viaggi ha il solo obbligo di acquistare, per conto del cliente, il contratto di viaggio e risponde per la violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato, nello specifico per il mancato adempimento dell’obbligo di informazione e consulenza riguardante tutte quelle notizie strumentali rispetto al pieno godimento della vacanza.
Il turista dovrà informare tempestivamente (o almeno entro dieci giorni dal rientro), mediante reclamo, l'agenzia di viaggi o il tour operator dei disagi riscontrati, affinchè questi possa prontamente porvi rimedio o trovare un’alternativa.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è di tre anni a decorrere dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza. Se si tratta di danno derivante da inadempimento di un obbligo di trasporto il termine sarà di dodici mesi o diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il pregiudizio patito dal turista dovrà essere grave e serio nel senso che l’offesa dovrà superare una soglia minima di tollerabilità. Spetterà di volta in volta al giudice di merito provvedere al suo accertamento.
Articolo del: