Quando il Fisco viene condannato?
Il contribuente può presentare ai sensi della L. 228/2012 una formale istanza di annullamento di un atto esattoriale. In tal caso il Concessionario della Riscossione, ex Equitalia, è tenuto, innazitutto a sospendere immediatamente ogni pretesa creditoria, e successivamente, ad annullare l'atto contestato se le eccezioni sollevate dal contribuente risultano fondate.
Cosa accade però se l'atto esattoriale impugnato dal contribuente viene annullato soltanto a seguito della proposizione del ricorso giudiziario innanzi alla Commissione Tributaria?
Recenti pronunce stanno consolidando un nuovo orientamento secondo cui se il Concessionario della Riscossione provvede ad annullare l'atto esattoriale impugnato, in merito al quale il contribuente aveva presentato precedentemente istanza di annullamento in autotutela, solo a seguito della proposizione dell'azione giudiziaria, chiedendo la cessazione della materia del contendere, deve essere sanzionato con la condanna al pagamento delle spese di giustizia nonchè al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria (Commissione Tributaria Provinciale di Roma sentenza n. 9546/26/2017, Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 38 n. 2088/15).
Pertanto è sempre opportuno che il contribuente presenti sempre una formale istanza di annullamento dell'atto esattoriale ai sensi della L. 228/12, in quanto, potrebbe successivamente ottenere la condanna dell'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
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