Quando il venditore offre anche il finanziamento
Le principali regole a tutela del consumatore che, aumentando la propria possibilità di acquisto, sceglie di pagare a rate mediante un finanziamento

Per stabilire la convenienza e l'opportunità di un finanziamento occorre, come noto, una corretta e consapevole informazione, per la quale è necessario che siano adempiuti i c.d. obblighi precontrattuali. Del resto, assai spesso, a proporre il contratto è un soggetto dal potere economico sensibilmente superiore rispetto a quello di chi decide di sottoscriverlo, come ad es., nei casi di finanziamento e di credito al consumo. L'art. 1338 del codice civile, norma di carattere generale in materia di "Conoscenza delle cause d'invalidità" stabilisce che «La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto». Nello specifico ambito dei contratti di finanziamento per l'acquisto di beni di consumo, la fonte da tenere in attenta considerazione è il il D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" all'art. 124, dettato in materia di «Obblighi precontrattuali». Il finanziatore (o l'intermediario) deve infatti fornire «al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito» e, con riferimento alle informazioni, queste devono essere «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo». E, per l'ipotesi in cui il contratto sia stato «concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito». La norma che si analizza offre al consumatore la garanzia della visione diretta di ciò che andrà a sottoscrivere: infatti, «su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito» sulla quale il finanziatore deve fornire al consumatore tutte le informazioni e «chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento». Frequentemente capita che lo stesso fornitore del bene proponga un finanziamento che consente al consumatore di rateizzare il pagamento. In tal caso, tra i più frequenti, la legge assicura che il fornitore è tenuto a «osservare gli obblighi di informativa precontrattuale». In conclusione la legge non solo assicura che vi sia l'informazione necessaria, anche nei casi in cui il fornitore e l'intermediario nella proposta di finanziamento siano, ad es., il commerciante o il soggetto della grande distribuzione, ma assicura che ciò avvenga tramite una modulistica che non è a discrezione del proponente ma che è sotto la vigilanza della Banca d'Italia la quale detta le regole relative a: «a) contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; b) modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; c) obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio». A fronte del consistente ampliamento della possibilità di acquistare beni e prodotti di consumo, anche di rilevante entità, per singoli e famiglie, vi è la possibilità di mantenere intatte le garanzie proprie del pagamento in un'unica soluzione.
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