Quando è possibile la revoca dell'ingiunzione a demolire?


La Corte di Cassazione con una recente sentenza individua le condizioni a cui potrà essere subordinata la revoca dell'ingiunzione a demolire in sede penale
Quando è possibile la revoca dell'ingiunzione a demolire?

Ingiunzione a demolire con sentenza penale di condanna?

Quando è possibile revocare l’ordine di demolizione ed a quali condizioni. A chiarirlo ci pensa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16872 del 2021 con la quale si ribadiscono principi già noti, in ordine all’ineludibile collegamento tra il procedimento penale e amministrativo per la riduzione in pristino di immobili abusivi, realizzati in contrasto con la normativa edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Come è noto, ai sensi dell’art. 44 del D.p.r. 380/2001, il giudice, all’esito del procedimento penale, ordina, se sussistono i presupposti, la demolizione delle opere abusive con sentenza che è suscettibile di revoca solo in alcuni casi specifici.

Nel caso di specie era stato chiesto l’annullamento alla Cassazione dell’ordine di demolizione poiché il giudice di merito aveva omesso di considerare sia che il Comune non aveva intenzione di demolire il manufatto, che la procedura di confisca era stata annullata dal giudice amministrativo e che a seguito di una procedura di variante al piano urbanistico l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione era stato inserito in una nuova zona edificabile.

Al fine di assumere una decisione sul ricorso, la Suprema Corte riprende un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio”.

In sostanza, quindi, perché si proceda alla revoca o alla sospensione della demolizione è necessario che si avverino delle condizioni, ovvero sussistano delle situazioni procedimentali amministrative che rendano incompatibile con queste l’ordine di demolizione del giudice penale. E le condizioni che devono sussistere, su cui va suffragata la revoca o la sospensione dell’ordine di demolire, sono un provvedimento abilitativo in sanatoria, la pendenza dell’iter amministrativo finalizzato al conseguimento dello stesso, un provvedimento che attribuisce all’immobile una destinazione diversa.

Sul punto specifico inoltre la Corte di Cassazione dice che il giudice dell’esecuzione deve verificare i possibili esiti delle procedure, se esistono cause ostative all’accoglimento e soprattutto i tempi di definizione del procedimento. Nel caso di specie non esisteva alcun provvedimento amministrativo incompatibile con l’ordine di demolizione che dunque è stato confermato, a seguito del rigetto del ricorso.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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