Quando serve il notaio per la donazione


Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite ha tracciato un solco tra la donazione diretta e la donazione indiretta
Quando serve il notaio per la donazione
La donazione è un istituto definito dal Codice Civile con gli artt. che vanno dal 769 al 809.
Consiste in un contratto in cui una parte con spirito di liberalità arricchisce l’altra.
In pratica la Cassazione, con una sentenza (n. 18725 depositata il 27/07/2017) che modificherà le abitudini degli italiani, ha tracciato un solco tra donazione diretta, per la quale è indispensabile l’atto pubblico, e la donazione indiretta quando il beneficiario finale della donazione riceve indirettamente un beneficio.
Sono considerate donazioni dirette quelle in cui intervengono due parti, esempio tipico il genitore che effettua un bonifico sul conto corrente del figlio affinché questi possa acquistare l’autovettura.
Sono invece considerate donazioni indirette quelle in cui intervengono più parti, esempio il padre da alla concessionaria l’assegno a fronte dell’acquisto dell’autovettura da parte del figlio.
Sinora, anche per evitare problemi col redditometro, si è consigliato di regalare al figlio i soldi oppure titoli, in modo che questi, vendendoli, potesse avere i soldi necessari all’acquisto ad esempio della casa dove andare ad abitare dopo il matrimonio.
Ora questa sentenza ribalta questo modo di pensare: una operazione come quella sopra citata costituisce una donazione diretta che, se effettuata senza l’ausilio del notaio, ne invalida l’efficacia e comporta la restituzione di quanto donato.
Le ripercussioni saranno soprattutto in fase ereditaria nel caso vi sia una pluralità di eredi. Invalidando l’efficacia della donazione tutti gli eredi concorreranno all’intero asse ereditario comprensivo della cosa donata.
Esaminiamo le due fattispecie di donazioni. Come sopra citato, sono considerate donazioni dirette e comportano l’indispensabile intervento del notaio, gli atti che coinvolgono due parti quali ad esempio: il trasferimento di titoli di credito (assegni, assegni circolari, cambiali), l’accollo del mutuo, un bonifico od un girofondi, il donare titoli. Sono invece considerate donazioni indirette quelle in le parti sono più di due, quali ad esempio: la cointestazione del conto corrente, il pagamento di un debito, l’intestazione di beni ad altre persone, il contratto di vendita ad un prezzo molto basso.
Personalmente mi sentirei di sconsigliare quest’ultima opzione, soprattutto in campo immobiliare per evitare accertamenti di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Rimangono percorribili senza problemi altre ipotesi quali la cointestazione del conto corrente od il pagamento diretto da parte del genitore dell’automobile o dell’appartamento intestato al figlio.
Non rientrano in questi parametri le donazioni effettuate ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile "donazioni di modico valore". Il modico valore tiene conto sia del valore del bene donato che del patrimonio del donante, quindi non è un parametro definito ma varia col variare delle condizioni economiche di chi effettua la donazione.

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di rag. Tiziana Gili

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