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Quarantena e sorveglianza precauzionale, quali i casi di esclusione?


L'Inps chiarisce con Messaggio per quali lavoratori sono escluse le prestazioni previste dal DL 18/2020 in caso di quarantena o sorveglianza precauzionale
Quarantena e sorveglianza precauzionale, quali i casi di esclusione?

 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CASO DI QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE – ESCLUSIONI

L'Inps, con messaggio n° 3653 del 09/10/2020, offre chiarimenti circa il diritto di alcune categorie di lavoratori alle prestazioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 26 DL. 18/2020. Questi i casi di esclusione.

E’ esclusa la tutela della malattia o della degenza ospedaliera per i lavoratori in quarantena (art. 26, comma 1 DL. 18/2020) o in sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26, comma 2 DL 18/2020), che continuino a svolgere presso il proprio domicilio la propria attività lavorativa nelle forme alternative alla presenza sul luogo di lavoro (lavoro agile, telelavoro etc.).

Ciò in quanto quarantena e sorveglianza precauzionale non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), bensì mere situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività.

La suddetta tutela ed il diritto alla corrispondente prestazione previdenziale permane, invece, in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6 DL 17/2020).

E’ esclusa la tutela della quarantena ex art. 26, comma 1 DL. 18/2020 nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio per contenere il diffondersi dell’epidemia, in quanto le tutele di cui all’art. 26 DL 18/20 prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

E’ esclusa la tutela della quarantena del citato DL ai lavoratori che, assicurati in Italia, si trovino all’estero e vengano ivi assoggettati a quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. La lettera dell’art. 26 e le previsioni dei DPCM succedutisi dell’attuale contesto emergenziale comportano, infatti, che l’accesso a detta tutela provenga da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

E’ escluso il diritto alla prestazione prevista per la quarantena e la sorveglianza precauzionale per soggetti fragili ai lavoratori destinatari di CIGO, CIGS e CIGD e assegno ordinario. Ciò in applicazione del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia (art. 3, comma 7, D.lgs n. 148/2015). Le predette prestazioni d’integrazione salariale sospendono infatti gli obblighi contrattuali verso il datore di lavoro, rendendole così incompatibili con le prestazioni di malattia. In virtù del medesimo principio, poiché la legge equipara, dal punto di vista economico, la quarantena e la sorveglianza precauzionale per soggetti fragili alla malattia ed alla degenza ospedaliera, l’Istituto esclude per i lavoratori destinatari delle citate integrazioni, il diritto a quelle di cui all’art. 26 commi 1 e 2 Dl. 18/2020.

Avv. Patrizia Testa

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