Quietanza di pagamento: risvolti giurisprudenziali
1) Parte prima: quietanza tipica e atipica 2) Parte seconda: risvolti giurisprudenziali

La quietanza è il documento cui si riferisce l'art. 1199 c.c.: sotto la rubrica "diritto del debitore alla quietanza".
Esso obbliga "il creditore che riceve il pagamento" a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore. La cassazione ha piu’ volte evidenziato quanto la pluralità del significato del termine " quietanza" possa riferirsi a una categoria vasta ed eterogenea di finalità. Accanto alla figura tipica di quietanza di pagamento, la cui natura confessoria è ormai indiscussa, vi sono varie tipologie di quietanze assolventi scopi diversi.
Con la quietanza tipica, il creditore (rilasciando quietanza al debitore) ammette il fatto del ricevuto pagamento rendendo una confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.,. Lo stesso non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio (Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).
In disparte la quietanza "con imputazione", tipizzata dall'art. 1195 c.c., per cui si distinguono figure di quietanza variamente atipiche, (...)"liberatoria" o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo,[quietanza] "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili; quietanza "anticipata", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento è sottoposta all'implicita condizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nella presupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio; quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo volto a creare un'apparenza di solutio.
Nella quietanza "a saldo", in particolare, la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.
Esso obbliga "il creditore che riceve il pagamento" a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore. La cassazione ha piu’ volte evidenziato quanto la pluralità del significato del termine " quietanza" possa riferirsi a una categoria vasta ed eterogenea di finalità. Accanto alla figura tipica di quietanza di pagamento, la cui natura confessoria è ormai indiscussa, vi sono varie tipologie di quietanze assolventi scopi diversi.
Con la quietanza tipica, il creditore (rilasciando quietanza al debitore) ammette il fatto del ricevuto pagamento rendendo una confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.,. Lo stesso non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio (Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).
In disparte la quietanza "con imputazione", tipizzata dall'art. 1195 c.c., per cui si distinguono figure di quietanza variamente atipiche, (...)"liberatoria" o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo,[quietanza] "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili; quietanza "anticipata", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento è sottoposta all'implicita condizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nella presupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio; quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo volto a creare un'apparenza di solutio.
Nella quietanza "a saldo", in particolare, la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.
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