(R)esisterà ancora l’azione diretta del vettore ex art. 7 ter?


L'art. 7 ter D.Lgs 286/05 è stato nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Cosa succederebbe nel caso in cui venisse dichiarato incostituzionale?
(R)esisterà ancora l’azione diretta del vettore ex art. 7 ter?

L’art. 7 ter del D.lgs. 286/05 prevede che “il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (…) ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.

Il predetto articolo, nel giugno 2016, era già stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Grosseto, poiché sarebbe stato inserito in maniera illegittima in sede di conversione del Decreto Legge 103/2010.

Il 23 febbraio 2018 la Corte Costituzionale aveva, però, dichiarato la questione inammissibile, senza valutare nel merito l’art. 7 ter, per una ragione piuttosto tecnica. Il Tribunale di Grosseto, infatti, nelle ordinanze di rimessione alla Corte, non aveva indicato le ragioni per cui la norma censurata avrebbe dovuto applicarsi nei giudizi oggetto di trattazione.

Con un’Ordinanza in data 24.01.2019, il Tribunale di Pesaro ha riproposto la questione alla Corte Costituzionale nell’ambito di una causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo per € 1.614.482,22 ottenuto da un sub vettore direttamente nei confronti di uno dei committenti ai sensi dell’art. 7 ter.

Nell’ordinanza di rimessione al Giudice delle Leggi, si legge che l’art. 7 ter sarebbe stato introdotto dall’art 1 bis del Decreto Legge 103/2010, in sede di conversione, avvenuta con la Legge 127/2010, in violazione dell’art. 77 co. II della Costituzione, in particolare in ragione del fatto che:
•    le sue disposizioni non sarebbero coerenti con l’oggetto originario della norma nella quale è stato inserito (il Decreto aveva, infatti, ad oggetto il pubblico servizio di trasporto marittimo, mentre l’art. 7 ter riguarda il trasporto su strada) e che
•    le finalità di tale articolo non sarebbero coerenti con il Decreto al quale accede (il Decreto, infatti, mirava a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti da convenzioni di pubblico servizio, mentre l’art. 7 ter riguarda il pagamento di prestazioni di tipo privatistico).

Ad oggi non è ancora nota la data in cui la Corte di Cassazione tratterà la questione, ma seguiremo con attenzione la vicenda e sarà nostra cura tornare in argomento per aggiornamenti.

La pronuncia della Corte Costituzionale potrebbe avere un notevole impatto nel mondo dell’autotrasporto: qualora l’art. 7 ter venisse dichiarato incostituzionale, infatti, potrebbe aprire la strada a numerose richieste di ripetizione di somme versate da committenti e vettori ai vari sub vettori.

 

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di Elena Citterio

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