R.I.T.A. Rendita Temporanea Integrativa Anticipata

Rita è una agevolazione introdotta con la le legge di Bilancio 2018.
Vediamo perchè può interessarci e come funziona.
L'obiettivo è quello di aumentare la flessibilità della rendita pensionistica attraverso un ANTICIPO fino a 5 o 10 anni del godimento di quota accantonata nel fondo pensione.
Di fatto, chi ha investito in un fondo Pensionistico, ha la facoltà di "smontare" quanto accumulato nel fondo stesso al fine di ottenere una RENDITA TEMPORANEA durante gli anni necessari.
Quali sono i requisiti necessari per accedere a RITA?
Per chi è ancora occupato occorrono la CESSAZIONE dell'attività lavorativa con almeno 20 anni di contributi e almeno 5 anni di previdenza integrativa; quindi, età minima 61 anni e 7 mesi con erogazione RITA fino a 66 anni e 7 mesi.
Per chi è DISOCCUPATO occorrono invece più di 24 mesi di disoccupazione e non più di 10 anni dalla Pensione di vecchiaia: perciò età minima 56 anni e 7 mesi con erogazione RITA fino a 66 anni e 7 mesi.
I BENEFICI:
- FLESSIBILITA': libertà di scelta della parte di montante accumulato da trasferire in rendita temporanea
- FISCALITA': stessa fiscalità agevolata prevista per i fondi Pensione dal 15% al 9% in funzione del numero di anni di adesione (da 15 a 35)
- OPZIONE IN CAPITALE: vale al fine di determinare il capitale massimo che consente di ritirate il 100% di quota accumulata in forma di capitale, sempre con fiscalità agevolata.
RITA: un esempio pratico
Supponiamo di aver sottoscritto a 45 anni un fondo Pensione sul quale ho versato 3000 € annui.
A 61 anni e 7 mesi avrò accumulato 51000 €; se fino a quel momento ero occupato allora, in caso di cessazione dell'attività lavorativa ,posso richiedere la RITA che consisterà in una rendita ANTICIPATA di 850 € mensili.
Finito il periodo di erogazione di RITA inizierà quello della pensione prevista dal sistema obbligatorio.
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