Rafforzamento patrimoniale delle imprese: decreto attuativo


Pubblicato il decreto attuativo relativo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni
Rafforzamento patrimoniale delle imprese: decreto attuativo

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il 10 agosto 2020 il decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020) relativo al rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni, ai sensi dell’articolo 26, D.L. 34/2020.

I soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società (in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalle stesse) potranno fruire di un credito di imposta pari al 20% dell’ammontare del conferimento eseguito, presentando all’Agenzia delle entrate una apposita istanza.


Requisiti delle società a cui vengono versati i conferimenti

I requisiti soggettivi richiesti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e confermate dal decreto attuativo del 10 agosto 2020 sono piuttosto stringenti, i principali sono:

  • devono presentare un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata);
  • devono avere subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata);
  • devono avere deliberato nel periodo dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento con versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società partecipate, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di decadenza dall’agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.


Le modalità di richiesta dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate per le società conferenti

I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate) contenente:

  1. il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito di imposta richiesto;
  2. nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata;
  3. l’importo degli aiuti non rimborsati da portare in diminuzione del credito di imposta richiesto;
  4. gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate.

Vanno acquisiti e devono essere conservati anche:

  • una copia della delibera di aumento di capitale sociale;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.

 

Æ

Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. A seguito della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta, i beneficiari dovranno consegnare alla società conferitaria una dichiarazione nella quale attestare la misura dell’incentivo ricevuto al fine di consentire a quest’ultima il rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19”.

 

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione nel modello F24;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

 

La possibilità di fruizione di un credito di imposta per la società che effettua l’aumento di capitale

Alle società che soddisfano le condizioni sopra richiamate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La società che intende avvalersi del credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dovrà presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza (che sarà approvata con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate) contenente:

  1. l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito di imposta richiesto;
  2. l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;
  3. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società non ha beneficiato di aiuti di Stato per ammontare superiore a determinati importi;
  4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, da portare in diminuzione del credito di imposta;
  5. gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate.

Va acquisita e deve essere conservata anche la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi collettivi del risparmio che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto.

 

Æ

Il credito di imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. L’Agenzia delle entrate comunicherà il riconoscimento e l’ammontare del credito di imposta.

 

Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Articolo del:


di Elena Stocco

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