Rapporti tra nonni e minori post riforma


Il rinnovato art. 317 bis del Codice civile: "diritto dei nonni ad intrattenere significativi rapporti con i nipoti minori"
Rapporti tra nonni e minori post riforma
Un tema che sta generando ampie conflittualità in ambito familiare riguarda il rapporto tra i minori e gli ascendenti in caso di conflittualità tra questi ultimi e i genitori del nipote.
Non di rado capita che, a seguito di una separazione dei coniugi o in caso di un decesso di uno di loro, si vada ad incrinare irrimediabilmente anche il rapporto che lega i minori agli ascendenti.

Nel rinnovato art. 317-bis c.c. si prevede, al primo comma, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significati con i nipoti minorenni, e, al secondo comma, la possibilità, per l’ascendente, a cui fosse impedito l’esercizio di tale "diritto", di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore per ottenere i provvedimenti più idonei "nell’esclusivo interesse del minore" medesimo.

Fino alla riforma non vi era il diritto dei nonni ad intrattenere significativi rapporti con i nipoti minori, ma vi era già il diritto dei nipoti minori ad avere significativi rapporti coi nonni.
Ora, la nuova disposizione afferma un vero diritto a frequentare il nipote minore, pur sempre quando questa frequentazione sia utile nell’interesse del nipote medesimo.
Dunque, i nonni potranno adire il Tribunale quando sia loro impedito di vedere il nipote il quale sarà tenuto a decidere "nell’esclusivo interesse del minore".

Infatti se la frequentazione dovesse essere ritenuta dal giudice contraria all’interesse del minore, essa verrà sicuramente negata anche sotto la nuova disciplina così come in passato. Questo pure quando venga rilevata una forte ostilità tra i genitori del minore e i nonni del medesimo tale da creare quel clima di contrasto, tensione e conflitto, che renda gli incontri tra l'ascendente e il nipote pregiudizievoli per il nipote stesso.
Quindi tra il pre-riforma ed il dopo non cambia molto, dovendo sempre il Giudice sindacare sull'opportunità del rapporto nonni- nipoti che non dovrà essere "nocivo" per questi ultimi, ma sicuramente nel post riforma il legislatore è andato a facilitare un eventuale risarcimento del danno in favore dell’avo, a cui venga impedito l’esercizio di questo nuovo diritto.
Qualora, infatti, sia proprio l’ostilità del genitore verso l’avo a rendere le frequentazioni avo- nipote contrarie all’esclusivo interesse del nipote stesso, tanto da impedire al giudice di imporle, potrebbe comunque essere ravvisabile la violazione di un diritto soggettivo dell’avo da parte del genitore del nipote minorenne.

Questa violazione, rendendo ingiusto il danno che all’avo potrà derivare, darebbe luogo a quella tutela risarcitoria, che ormai è comunemente ammessa anche nell’ambito endo-familiare.
Sul punto è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con una recentissima sentenza del 20.01.2015 la quale ha stabilito, senza possibilità di fraintendimenti, che non solo i nonni hanno diritto a rapporti stabili con i nipoti, ma anche che una lontananza prolungata e imposta nei rapporti tra ascendenti e nipoti determina un sicuro danno morale sui nonni e gravi ripercussioni su tutte le persone coinvolte.

A ricorrere all'autorità di cui sopra erano stati proprio due nonni italiani che, dal momento della separazione del figlio, non avevano più potuto incontrare la nipote, con la quale avevano avuto sempre, in passato, contatti stabili, per decisione della madre della bimba.
Al centro del ricorso, i nonni ponevano la violazione dell'articolo 8 della CEDU che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La Corte affermava che diritto alla vita familiare include anche i rapporti tra nonni e nipoti che deve essere garantito a entrambe le parti e realizzato assicurando contatti frequenti, propri dei normali rapporti, senza che sia necessaria una coabitazione.

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di Avv. Federica Battistoni

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