Rapporto di lavoro - Patto di prova


Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 25 marzo 2015, n. 6001
Rapporto di lavoro -  Patto di prova
Con recente sentenza la Suprema Corte ha stuatuito che è illegittimo un patto che non sia funzionale a sperimentare la reciproca convenienza alla sottoscrizione de contratto, essendo quest’ultima già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni ed avendo il lavoratore già prestato in precedenza la propria opera per un congruo periodo di tempo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 - 25 marzo 2015, n. 6001
Presidente Stile - Relatore Nobile
Svolgimento del processo
Omissis
Motivi della decisione
Sul primo motivo in primo luogo va rilevato che la Corte di merito non ha ignorato la circostanza della morbilità nel periodo di prova e del superamento del limite previsto dal ceni per l'ammissione al completamento del periodo stesso (v. pag.7 della sentenza), ma correttamente ha rilevato che, non essendo in discussione tale circostanza, la questione da risolvere era quella (a monte) della nullità del patto di prova.
Al riguardo è consolidato l'indirizzo dettato da questa Corte secondo cui "il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro." (v. Cass. 11-3-2004 n. 5016, Cass. 29-7-2005 n. 15960, Cass. 30-7-2009 n. 17767). Peraltro, in tale quadro, è stato anche precisato, che "la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione" (v. Cass. 22-6-2012 n. 10440).
Orbene sul punto la Corte di merito ha rilevato che "nel caso di specie non è neppure negata l'identità delle mansioni svolte dal P. nell'ambito dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo" ed ha aggiunto che non rileva la dedotta "necessità di saggiare le qualità professionali su una diversa zona di recapito: poiché è evidente che il contenuto maggiormente professionalizzante delle mansioni è sempre identico, la differenza consiste nell'apprendere il nuovo stradario o le caratteristiche diverse del territorio a lui affidato", questioni queste "che la stessa datrice di lavoro non si pone mai, utilizzando spesso la flessibilità dei lavoratori in servizio per coprire altre zone".
Tale accertamento di fatto, conforme a diritto e sorretto da congrua motivazione, resiste alla censura della società, che in sostanza si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio" della Corte di merito (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-1-2014 n. 91).
Nel contempo, con riguardo al secondo motivo, va rilevato che legittimamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della validità del patto di prova la previsione dell'accordo collettivo, che richiamando la normativa del contratto collettivo, "si limita a non escludere espressamente per i lavoratori assunti dalle graduatorie il patto di prova" stesso, atteso che questo, in ogni caso, è nullo se non può assolvere alla sua causa tipica, e ciò "indipendentemente dalla volontà delle parti essendo, ovvia la posizione di debolezza nella quale si trova il lavoratore nel momento in cui sottoscrive il contratto di lavoro".
D'altra parte, nello stesso quadro, neppure merita accoglimento il terzo motivo, giacché è evidente che, al di là della volontà della datrice di lavoro, il lavoratore avrebbe comunque concluso il contratto senza la parte nulla.
...
Infine, in ragione del reciproco esito del presente giudizio, le spese relative vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese.

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di Avv. Mariagrazia Caruso

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