Ravvedimento operoso 2015
Legge di Stabilità 2015: i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni ridotte

La Legge di Stabilità 2015 effettua una riforma del ravvedimento operoso: i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte. Gli articoli 44 e seguenti modificano l’articolo 13 del D.lgs n. 472/97, ed a partire dal 2015, data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.
Fino a tutto il 2014 il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento" da parte del Fisco.
Il ravvedimento prevedeva:
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
- entro 30 giorni: sanzione al 3%
- entro un anno: sanzione al 3,75%
Dal 2015 con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione. La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore. In particolare:
TERMINE DI EFFETTUAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
-Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 0,20% giornaliero
-Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 del 30% 3,00%
-Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento,
o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del 30% 3,30%
periodica
-Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento /
entro il termine di presentazione della dichiarazione 1/8 del 30% 3,75%
relativa all’anno d`imposta in cui la violazione è
stata commessa
-Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento /
entro il termine di presentazione della dichiarazione 1/7 del 30% 4,20%
relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel
quale la violazione è stata commessa
-Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento /
oltre il termine di presentazione della dichiarazione 1/6 del 30% 5,00%
relativa all’anno d`imposta successivo a quello
nel quale la violazione è stata commessa
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.
La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
Fino a tutto il 2014 il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento" da parte del Fisco.
Il ravvedimento prevedeva:
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
- entro 30 giorni: sanzione al 3%
- entro un anno: sanzione al 3,75%
Dal 2015 con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione. La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore. In particolare:
TERMINE DI EFFETTUAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
-Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 0,20% giornaliero
-Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 del 30% 3,00%
-Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento,
o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del 30% 3,30%
periodica
-Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento /
entro il termine di presentazione della dichiarazione 1/8 del 30% 3,75%
relativa all’anno d`imposta in cui la violazione è
stata commessa
-Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento /
entro il termine di presentazione della dichiarazione 1/7 del 30% 4,20%
relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel
quale la violazione è stata commessa
-Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento /
oltre il termine di presentazione della dichiarazione 1/6 del 30% 5,00%
relativa all’anno d`imposta successivo a quello
nel quale la violazione è stata commessa
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.
La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
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