Ravvedimento operoso 2016


Riguarda la possibilità offerta al contribuente di rimediare ad errori, omissioni, ritardi e dimenticanze circa il pagamento di tasse di vario genere
Ravvedimento operoso 2016
Il ravvedimento operoso 2016 riguarda la possibilita' offerta al contribuente di rimediare ad errori, omissioni, ritardi e dimenticanze circa il pagamento di tasse di vario genere. In questi casi i contribuenti possono sanare la violazione commessa o versando autonomamente le imposte o inviandola comunicazione omessa prima che l'irregolarita' venga notificata a seguito dei controlli formali dell'Amministrazione finanziaria.

Il ravvedimento e' stato introdotto dall'art.13 del Dlgs n.472 del 1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 dell`8 gennaio 1998 che ha introdotto una penalita' giornaliera sensibilmente ridotta per il contribuente che decide di regolarizzare la sua posizione entro i primi 14 giorni dalla di scadenza prevista per il pagamento del tributo o della dichiarazione versando solo una sanzione dello 0.2% per ogni giorno di ritardo oltre naturalmente al pagamento del tributo dovuto e degli interessi di mora legali calcolati in base al tasso legale annuale.

LA NOVITA' PIU' IMPORTANTE INTRODOTTA NEL RAVVEDIMENTO OPEROSO e' la possibbilita' per i tributi e tasse targate Agenzia Entrate di poter rimediare all'omesso versamento o presentazione di una dichiarazione pagando una sanzione ridotta + tributo + interessi di mora anche quando e' iniziato L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE O LA SUA CONSTATAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Di conseguenza il contribuente che riceve un avviso di accertamento puo' ricorrere al ravvedimento e mettersi in regola con il fisco ad eccezione per i casi in cui la violazione e' stata notificata tramite atto di liquidazione, accertamento o ricezione di una comunicazione di irregolarita', emessa a seguito di controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni.

UN'ALTRA NOVITA' PER I TRIBUTI DOVUTI ALL'AGENZIA ENTRATE e' relativa i tempi in cui il contribuente puo' ravvedersi e sanare la violazione cioe' applicando IL RAVVEDIMENTO INTERMEDIO O LUNGHISSIMO che prevede:
- PAGAMENTO ENTRO 90 GIORNI e sanzione ridotta ad 1/9 del minimo; riguarda tutti quei tributi, non solo quelli dell'Agenzia Entrate, solo se la loro regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione o dall'omissione o dall'errore;
- PAGAMENTO ENTRO 2 ANNI dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di errori o omissioni con una sanzione ridotta di 1/7 del minimo;
- VERSAMENTO EFFETTUATO ENTRO I 2 ANNI con sanzione ridotta a 1/6 del minimo nel caso solo dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- SI PUO' RICORRERE AL RAVVEDIMENTO anche al termine di attivita' di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione con una sanzione ridotta a 1/5 del minimo. Tale possibilita' non e' consentita se la violazione riguarda l'emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all'installazione degli apparecchi per l'emissione di scontrini.

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di Comm. Emanuela Carocci

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