Ravvedimento operoso


Come il contribuente può sanare la sua posizione, tipi di ravvedimento e relative scadenze,
cosa il contribuente dovrà pagare.
Ravvedimento operoso
Il contribuente che avesse omesso o voglia pagare in ritardo l’acconto delle imposte la cui scadenza era fissata per giorno 30 novembre 2015 ha la possibilità di regolarizzare la sua posizione attraverso l’applicazione del ravvedimento operoso che può essere di due tipi: breve e lungo.

Il ravvedimento breve può essere effettuato entro 30 giorno dalla data dell’effettiva scadenza del pagamento del tributo mentre quello lungo può essere applicato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Ad esempio, il contribuente che versa in ritardo l’acconto Irap di novembre ha tempo per usufruire del ravvedimento breve entro il 30/12/2015 mentre avrà tempo per sanare la sua posizione attraverso il ravvedimento lungo entro il 30 settembre dell’anno successivo cioè entro il termine di presentazione del modello unico.

Nel caso in cui il contribuente voglia spontaneamente effettuare il ravvedimento, dovra’ pagare entro la scadenza prefissata quanto segue:
· la sanzione del 3% (1/10 del 30%) in caso di ravvedimento breve (cioè entro 30 giorni dalla scadenza);
· la sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) in caso di ravvedimento lungo (cioè entro il termine di presentazione del modello unico relativo all’anno durante il quale è stata commessa la violazione) e
· l’interesse del 1% calcolato dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso utilizzando l’apposito modello f24 indicando i vari importi con gli appositi codici.



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di AT Studio Molinaro

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