Ravvedimento operoso per l’acconto Imu e Tasi 2016


Se entro il 16 giugno non si è provveduto al pagamento dei tributi locali è possibile usufruire del ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso per l’acconto Imu e Tasi 2016
Passato il termine del 16 giugno 2016, per chi non fosse riuscito o non avesse provveduto al pagamento dell’acconto dell’Imu e della Tasi per il 2016 è tempo di pensare al ravvedimento operoso per la remissione in bonis. E’ infatti possibile ricorrere a tale istituto ricordando che la sanzione e gli interessi sono commisurati ai giorni di relativo ritardo nel pagamento dei tributi.

Nei primi quattordici giorni di ritardo è possibile utilizzare il cosi detto "ravvedimento sprint" che prevede la sistemazione della propria posizione debitoria versando l’importo originario del tributo maggiorato di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali calcolati al tasso dello 0,2%.

Passati i quattordici giorni, quindi il 30 giugno 2016, ci si potrà mettere in regola utilizzando le normali regole e aliquote del ravvedimento, sui tributi locali, attualmente vigenti (detto ravvedimento lungo).

E’ possibile beneficiare di tale istituto solo fino a quando la violazione non sia stata contestata dall’Amministrazione Comunale e non siano incominciati gi accertamenti.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 di pagamento sono: 3962 per gli interessi TASI; 3963 per le sanzioni TASI; 3923 per gli interessi IMU; 3924 per le sanzioni IMU.

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di Studio Molinaro

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