Realizzazione di un porticato


Permesso di costruire per la realizzazione di un porticato
Realizzazione di un porticato
La realizzazione di un porticato è possibile solo con permesso di costruire. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 4956/2015.

La decisione dei giudici si è basata sul fatto che il portico non può essere considerato né come struttura precaria né come pertinenza. Le caratteristiche strutturali del portico preso in esame dalla Cassazione, ampio 70 metri quadri e dotato di ancoraggi al suolo con plinti di cemento, hanno fatto escludere la sua precarietà o che venga utilizzato per esigenze transitorie.
Allo stesso tempo, i giudici hanno appurato che non si trattava di una copertura realizzata a protezione dell’immobile né di una pertinenza. La Cassazione ha infatti ricordato che sono considerate pertinenze le cose mobili o immobili che, anche se conservano la loro autonomia, sono poste in rapporto di subordinazione rispetto ad altre. Normalmente le pertinenze e la cosa principale possono essere separate senza che nessuna delle due subisca delle alterazioni.

In altre parole, le pertinenze non devono essere parte integrante di un fabbricato, né essere state realizzate per ampliare o migliorare l’edificio.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha sanzionato la realizzazione del portico senza permesso di costruire con due anni di arresto e 4 mila euro di multa.

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di Geom. Santoriello

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