Reati contro il sentimento religioso


Tutti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa purchè non si tratti di riti contrari al buon costume, all'ordine pubblico ed alle norme imperative
Reati contro il sentimento religioso
Il Codice Zanardelli contemplava e disciplinava i delitti contro il sentimento religioso nel titolo relativo ai delitti contro la libertà: lo scopo, ispirato ai principi del liberalismo era quello di garantire a ciascun individuo il diritto di professare la religione che meglio si confacesse alle sue convinzioni, assicurandone il rispetto del sentimento religioso e tutelandone al contempo le libere manifestazioni. Attualmente i delitti di religione, ovvero i delitti contro il sentimento religioso, sono collocati insieme ai delitti contro la pietà dei defunti. Occorre chiarire che il Codice Penale attuale protegge tutte le fedi religiose anche se fino alla Legge 121 del 1985, ovvero l'esecuzione dell'accordo di modifica del Concordato, venne concessa una maggiore e più energica tutela alla religione cattolica apostolica romana, considerandola come religione di Stato in base al Trattato con la Santa Sede del 1929, approvato con Legge 810 del 1929 (i cosiddetti Patti Lateranensi) nel quale si affermava che la religione cattolica apostolica romana era la sola ed unica religione di Stato; solo successivamente il Legislatore attuò il concetto di multiculturalismo religioso e dunque il diritto e la tutela di professare una religione diversa da quella cattolica apostolica romana attraverso l'articolo 406 c.p. che stabilisce appunto la tutela degli altri "culti religiosi" diversi dal culto cattolico. Tale articolo è stato ulteriormente avvalorato e redatto in maniera strettamente connessa all'articolo 3 della Carta Costituzionale. In effetti la stessa Costituzione disciplina la tutela del culto religioso con gli artt. 3, 8 e 19: nell'art. 3 si afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge senza alcun tipo di distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. L'art. 8 della Carta Costituzionale stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge, ed infine l'art. 19 stabilisce chiaramente che tutti hanno il diritto di professare in maniera libera la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume, all'ordine pubblico ed alle norme imperative.

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di Studio Legale Tomassi

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