Reati contro la fede pubblica
Tale tipologia di reati presenta diverse difficoltà in merito alla classificazione ed alla interpretazione del reato stesso
Il Titolo VII del secondo libro del Codice Penale ha ad oggetto una determinata tipologia di reati che viene inquadrata come delitti contro la fede pubblica. Il Titolo VII di cui sopra accennato si divide in quattro capi, il primo argomenta le falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo, comprendendo anche falsità aventi ad oggetto biglietti di pubbliche imprese di trasporti.
Il secondo capo prevede e disciplina la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Il terzo capo parla dell'ampia categoria delle falsità documentali, denominata falsità in atti pubblici e scritture private.
Il quarto ed ultimo capo ha ad oggetto le cosiddette falsità personali, cioè sostituzione di persona, false attestazioni, anche a pubblico ufficiale, usurpazione di titoli ed onori.
Tale tipologia di reati presenta diverse difficoltà in merito alla classificazione ed alla interpretazione del reato stesso: le difficoltà dipendono soprattutto dall'indole della materia la quale per l'enorme varietà di casi che la riguardano poco si presta ad essere concentrata e ridotta a sistema.
Questa difficoltà deriva anche dall'incertezza dei confini penalmente rilevanti tra i fatti che meritano una pena e quelli che non è opportuno assoggettare ad una sanzione penale, poichè esiste una zona grigia larga tra l'illecito e il lecito penale che fa sorgere una grande quantità di dubbi ed incertezze soprattutto nella giurisprudenza.
Occorre altresì chiarire che tale tipologia di reati, purtroppo, nel tempo, è stata sempre più distinta, sottodistinta, spezzettata in diverse figure criminose spesso per diversità di pene, per la diversità del fatto reato, complicando notevolmente la materia, dando altresì occasione, soprattutto, a molte controversie di natura penale e come conseguenza civile, che ben avrebbero potuto essere evitate, derivandone anche, come quasi sempre avviene, quando si vogliono prevedere e disciplinare tutte le ipotesi possibili di una fattispecie, non poche lacune.
Il secondo capo prevede e disciplina la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Il terzo capo parla dell'ampia categoria delle falsità documentali, denominata falsità in atti pubblici e scritture private.
Il quarto ed ultimo capo ha ad oggetto le cosiddette falsità personali, cioè sostituzione di persona, false attestazioni, anche a pubblico ufficiale, usurpazione di titoli ed onori.
Tale tipologia di reati presenta diverse difficoltà in merito alla classificazione ed alla interpretazione del reato stesso: le difficoltà dipendono soprattutto dall'indole della materia la quale per l'enorme varietà di casi che la riguardano poco si presta ad essere concentrata e ridotta a sistema.
Questa difficoltà deriva anche dall'incertezza dei confini penalmente rilevanti tra i fatti che meritano una pena e quelli che non è opportuno assoggettare ad una sanzione penale, poichè esiste una zona grigia larga tra l'illecito e il lecito penale che fa sorgere una grande quantità di dubbi ed incertezze soprattutto nella giurisprudenza.
Occorre altresì chiarire che tale tipologia di reati, purtroppo, nel tempo, è stata sempre più distinta, sottodistinta, spezzettata in diverse figure criminose spesso per diversità di pene, per la diversità del fatto reato, complicando notevolmente la materia, dando altresì occasione, soprattutto, a molte controversie di natura penale e come conseguenza civile, che ben avrebbero potuto essere evitate, derivandone anche, come quasi sempre avviene, quando si vogliono prevedere e disciplinare tutte le ipotesi possibili di una fattispecie, non poche lacune.
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