Reati stradali: revoca o sospensione della patente di guida?

Con sentenza n. 88, depositata lo scorso 17 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 222, comma 2, Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) nella parte in cui prevede l’"automatica" revoca della patente per il soggetto che, alla guida del proprio veicolo e per colpa, cagioni la morte o lesioni gravi o gravissime ai danni di terzi, anziché la sospensione del medesimo titolo abilitativo.
La Consulta, invero, ritiene che la revoca non possa costituire automatica sanzione accessoria per tutte le condotte di guida, ancorché penalmente rilevanti in quanto connotate da atteggiamenti colposi del conducente.
La Corte Costituzionale ha inteso chiarire, difatti, che spetta al Giudice, nella sua discrezionalità e valutate le circostanza del caso concreto, la decisione di applicare al responsabile della guida pericolosa la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comunque graduabile da un minimo ad un massimo previsto per legge, oppure ricorrere alla più estrema delle sanzioni comminabili, quale è la revoca del titolo abilitativo.
E' necessario, pertanto, che il Giudice differenzi le condotte di guida e applichi la revoca della patente in via di extrema ratio e secondo il caso; ciò per un basilare e costituzionale principio di ragionevolezza, che preclude il ricorso a trattamenti sanzionatori identici a fronte di situazioni fattuali di ben diversa gravità.
Partendo da tale condivisibile assunto, la Consulta ha statuito che la revoca costituisca sanzione accessoria proporzionata alla condotta di chi guidi in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (ipotesi aggravate dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale e dell'omicidio stradale, fattispecie di reato introdotte nel nostro codice penale a decorrere dal marzo 2016) e non sempre per chi commetta diverse e più lievi infrazioni al codice della strada.
In tali casi, sarà il Giudice che, valutate le circostanze del caso concreto, dovrà decidere se revocare o sospendere la patente di guida fino a quattro anni (per il reato di cui all’art. 589 bis c.p.) e fino a due anni (per il reato di cui all’art. 590 bis c.p.).
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