Reati tributari: il Trust salva il patrimonio ereditato

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha escluso la rilevanza penale della costituzione di un Trust precedentemente alla verifica fiscale. In particolare, i Giudici hanno ritenuto che l'utilizzo del Trust dove far confluire i beni patrimoniali non rappresenti un atto fraudolento idoneo a rendere inefficace l'attività di recupero del credito erariale da parte dello Stato.
Nello specifico, è vero che il Trust era stato costituito ben prima dell'accertamento fiscale e che nello stesso erano confluiti beni facenti parte di un asse ereditario, tuttavia è pacifico che il Trust autodichiarativo deve ritenersi in sé un istituto legittimo previsto dalla legge, che difficilmente si presta ad attività ingannatorie e artificiose.
Quello che più rileva nel caso affrontato dai Giudici romani, tuttavia, è l'irrilevanza penale della condotta degli eredi che, seppur in presenza di un debito tributario, hanno confluito nel Trust i beni ricevuti in eredità, cosi come voluto nelle ultime disposizioni dal defunto.
Tale condotta, seppur idonea a rendere maggiormente difficoltose le azioni di recupero dei beni da parte dell'Erario, non rappresenta integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Cfr. Tribunale di Roma, sezione IX, 16 ottobre 2018 n. 10972
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