Reato continuato e aberratio ictus nei reati associativi


Riconoscimento della continuazione cd. “orizzontale” tra i reati-scopo e in ipotesi di offesa a persona diversa dalla vittima designata
Reato continuato e aberratio ictus nei reati associativi

Con sentenza n. 4119 del 15/01/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla difesa di un condannato per il reato di associazione mafiosa, avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati in separati procedimenti.

La motivazione della Corte D’assise d’Appello, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, escludeva la configurabilità della continuazione cd. “orizzontale”, ovvero quella di cui la difesa invocava l'applicazione, tra i reati-fine che l’affiliato al sodalizio aveva realizzato in concorso con altri soggetti, estranei all’associazione.

Secondo il Giudice dell’Esecuzione, difatti, la continuazione potrebbe essere riconosciuta solo in senso “verticale”, ovvero tra il reato di associazione mafiosa e i singoli illeciti consumati in adesione all’originario progetto criminale.

In tale ottica, il concorso dell’affiliato nel reato di omicidio con persone estranee all’associazione mafiosa sarebbe azione “occasionale ed estemporanea”; negli stessi termini andrebbe interpretata l’offesa a persona diversa dalla vittima in origine designata, colpita per un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, avendo il Giudice dell’Esecuzione errato nell’escludere l’operatività della continuazione anche in tali due ultime ipotesi.

Ad avviso della Suprema Corte, difatti, l’identità del disegno criminoso e il conseguente trattamento sanzionatorio andava riconosciuto anche al caso di specie.

Ciò poiché l’art. 81, cpv. c.p. si applica anche in senso “orizzontale”, ovvero tra i reati-fine che l’affiliato abbia consumato in concorso con estranei all’associazione mafiosa, oltre che nelle ipotesi in cui venga arrecata offesa a soggetto diverso da quello che si era pianificato e deciso di aggredire.

In tal caso, pertanto, non potrebbe negarsi “… la configurabilità dell’unitarietà del disegno criminoso che fonda la disciplina del reato continuato, allorché uno dei reati facenti parte dell’ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all’originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l’evento voluto dall’agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l’offesa”.

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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