Reato di spionaggio
Lo scopo è quello di tutelare il segreto di determinate notizie che hanno una particolare importanza per lo Stato

Sotto la denominazione "spionaggio" vengono generalmente riunite tutte le figure delittuose contemplate negli articoli dal 256 al 262 del Codice Penale. Lo scopo comune di tali incriminazioni è quello di tutelare il segreto di determinate notizie che hanno una particolare importanza per lo Stato, e cioè quello di impedire che tali notizie siano apprese da persone diverse da quelle che legalmente debbono o possono averne conoscenza. In definitiva, dunque, esse mirano in modo diretto o indiretto a prevenire e reprimere il triste fenomeno dello spionaggio, che va a giustificare la denominazione corrente. L'articolo 256 c.p., al comma 1, tratta le notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete, cioè rimanere celate a qualsiasi persona che sia diversa dai depositari delle stesse e da coloro che hanno il dovere o la facoltà di conoscerle. In tale articolo, si afferma chiaramente che: "fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse dello Stato sono comprese quelle contenute in atti di Governo da esso non pubblicate per ragioni di ordine pubblico, nazionale o internazionale". Queste notizie che debbono appunto essere conosciute da una ristrettissima cerchia si chiamano appunto "segreti di Stato". Un'altra categoria di notizie segrete trattate è quella di notizie che, pur essendo a conoscenza di un numero indeterminato di individui, non devono essere divulgate per esplicita disposizione delle Autorità, come ad esempio il passaggio di truppe in un'area popolata o la presenza di una squadra navale in un porto ecc. Perciò, per quanto questi eventi possano cadere sotto gli occhi di una rilevante quantità di persone, può interessare allo Stato che la conoscenza di essi non venga divulgata. Notizie, dunque, classificate comunque come "riservate" che concernono la sicurezza di un interesse pubblico, o altro interesse politico nazionale o internazionale. Mentre rispetto alle notizie del primo gruppo il vincolo del segreto deriva in modo diretto dalla natura dei fatti o dalla cosa a cui si riferisce, per le notizie c.d. riservate non si può prescindere dall'espresso divieto delle Autorità. Ovviamente questa tipologia di reato, spionaggio o divulgazione di segreti di Stato o notizie riservate, ha come tratto comune il fatto che possa essere commesso sia in tempo di guerra sia in tempo di pace ed inoltre soggetto attivo di tale reato può essere tanto il cittadino, quanto lo straniero, ovunque esso dimori. La tutela del Segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è comunque espressamente stabilito che tale segreto non può in nessun caso investire "fatti eversivi dell'Ordine Costituzionale". Il segreto o la riservatezza cessano di esistere allorquando l'Autorità l'abbia espressamente o esplicitamente dichiarato ma anche quando l'interesse a mantenere l'uno o l'altra sia venuto meno per le mutate condizioni e cioè non sia più "attuale" come ad esempio la pubblicazione o rivelazione di un diario di un uomo politico che contiene notizie o segreti che non possono più nuocere allo Stato ma che nel tempo hanno assunto un valore puramente storico.
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