Reato di Stalking "non proprio a forma libera"
La Corte Costituzionale chiarisce il concetto di atti persecutori

Il reato di atti persecutori, previsto dall'art. 612 bis c.p. è stato introdotto nel nostro Ordinamento con il D.L. 23 Febbraio 2009 n. 11, convertito in Legge il 23.Aprile 2009 n. 38.
Gli atti persecutori meglio conosciuti con il termine inglese "Stalking" stanno ad indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un soggetto (c.d. stalker), nei confronti di un altro soggetto vittima, mediante condotte reiterate di minaccia o molestie, tanto da ingenerare nello stesso paura ed ansia, compromettendo il normale svolgimento della vita quotidiana.
E' necessario precisare che, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., rappresenta una specificazione delle condotte di minaccia e molestie contemplate dal codice penale, sin dalla sua prima formulazione agli artt. 610,612, 660 c.p..
L'art. 612 bis c.p. stabilisce che "salvo che il fatto ....".
Il reato di stalking è stato introdotto dal legislatore con una forma di "tipizzazione della condotta più apparente che reale, in quanto sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate; forme che in concreto non potevano essere previste e descritte dal legislatore, che ha concentrato la propria attenzione sulle conseguenze di tali condotte"( Parodi, stalking e tutela penale, Milano,2009, 48).
La mancata specificazione della condotta integrativa della fattispecie penale, ha sollevato, sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza, dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del reato di cui all'art. 612 bis c.p., per violazione dall'art. 25 Cost.. Sul punto è stato osservato come la norma incriminatrice non definisca in modo sufficientemente determinato la condotta del soggetto attivo del reato non limitandone l'estensione applicativa. Ed ancora, profili di indeterminatezza rileverebbero anche con riferimento al concetto di "perdurante e grave stato di ansia o di paura" oltre che, al concetto di "fondato timore".
Con riferimento a tali spetti è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con Ordinanza del 24.06.2013. La Consulta, investita della questione con Sentenza del 11.06.2014 n. 172, rigettando le eccezioni di incostituzionalità sollevate, ha ritenuto che la norma in esame, in realtà non violi il principio di indeterminatezza previsto dall'art. 25 Cost.. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., costituisce una specificazione delle condotte di minaccia e di molestie già conteplate nel codice penale. Inoltre, la condotta di minaccia, oltre ad essere un elemento costitutivo di diversi reati, consiste nella prospettazione di un male futuro, mentre il molestare implica l'alterazione in modo fastidioso e importuno dell'equilibrio psico-fisico di una persona normale.
Più specificatamente, la Corte Costituzionale ha precisato che, anche se il legislatore nel definire le condotte e gli eventi del reato di cui all'art. 612 bis c.p. ha utilizzato una enunciazione sintetica della condotta incriminatrice, anzichè fare ricorso ad una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, ciò non comporta un vizio di indeterminatezza, perchè attraverso l'interpretazione integartiva, sistemica e teleologica è possibile individuare il significato chiaro e intellegibile dell'enunciato (cfr. C. Cost.)
Da ultimo la CorteCostituzionale con riferimento agli elementi costitutivi del reato di stalking, richiamando quanto più volte statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che trattasi di reato di danno e di evento, caratterizzato dal reiterarsi di singole condotte di minaccia o violenza; ed è proprio la reiterazione che costituisce uno degli elementi essenziali per la configurazione del reato.
La condotta, deve anche essere idonea a cagionare uno dei tre eventi previsti dalla norma incriminatrice, ossia:
1) l'insorgenza in capo alla vittima di un grave e perdurante stao di ansia;
2) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto;
3) la costrizione del soggetto passivo ad alterare le proprie abitudinidi vita; ( V. Cass. pen. sez. V, 28.02.12, n.14391)
Infine, è necessario che vi sia un nesso di causalità fra la condotta del persecutore e lo stato d'animo e l'aterazionedelle abitudini di vita della vittima.
Per quel che concerne l'esatta determinazionedel concetto di "perdurante stato di ansia o paura" la Corte Cost. (richiamando la sentenza C.Cass. sez. V 28.02.12. n. 14391) ha precisato che, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica devono essere ancorati ad elementi sintomatici che rilevino il reale turbamento della vittima, rilevabili delle dichiarazioni della stessa vittima e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente.
Gli atti persecutori meglio conosciuti con il termine inglese "Stalking" stanno ad indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un soggetto (c.d. stalker), nei confronti di un altro soggetto vittima, mediante condotte reiterate di minaccia o molestie, tanto da ingenerare nello stesso paura ed ansia, compromettendo il normale svolgimento della vita quotidiana.
E' necessario precisare che, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., rappresenta una specificazione delle condotte di minaccia e molestie contemplate dal codice penale, sin dalla sua prima formulazione agli artt. 610,612, 660 c.p..
L'art. 612 bis c.p. stabilisce che "salvo che il fatto ....".
Il reato di stalking è stato introdotto dal legislatore con una forma di "tipizzazione della condotta più apparente che reale, in quanto sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate; forme che in concreto non potevano essere previste e descritte dal legislatore, che ha concentrato la propria attenzione sulle conseguenze di tali condotte"( Parodi, stalking e tutela penale, Milano,2009, 48).
La mancata specificazione della condotta integrativa della fattispecie penale, ha sollevato, sia da parte della dottrina sia da parte della giurisprudenza, dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del reato di cui all'art. 612 bis c.p., per violazione dall'art. 25 Cost.. Sul punto è stato osservato come la norma incriminatrice non definisca in modo sufficientemente determinato la condotta del soggetto attivo del reato non limitandone l'estensione applicativa. Ed ancora, profili di indeterminatezza rileverebbero anche con riferimento al concetto di "perdurante e grave stato di ansia o di paura" oltre che, al concetto di "fondato timore".
Con riferimento a tali spetti è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con Ordinanza del 24.06.2013. La Consulta, investita della questione con Sentenza del 11.06.2014 n. 172, rigettando le eccezioni di incostituzionalità sollevate, ha ritenuto che la norma in esame, in realtà non violi il principio di indeterminatezza previsto dall'art. 25 Cost.. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che, la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., costituisce una specificazione delle condotte di minaccia e di molestie già conteplate nel codice penale. Inoltre, la condotta di minaccia, oltre ad essere un elemento costitutivo di diversi reati, consiste nella prospettazione di un male futuro, mentre il molestare implica l'alterazione in modo fastidioso e importuno dell'equilibrio psico-fisico di una persona normale.
Più specificatamente, la Corte Costituzionale ha precisato che, anche se il legislatore nel definire le condotte e gli eventi del reato di cui all'art. 612 bis c.p. ha utilizzato una enunciazione sintetica della condotta incriminatrice, anzichè fare ricorso ad una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, ciò non comporta un vizio di indeterminatezza, perchè attraverso l'interpretazione integartiva, sistemica e teleologica è possibile individuare il significato chiaro e intellegibile dell'enunciato (cfr. C. Cost.)
Da ultimo la CorteCostituzionale con riferimento agli elementi costitutivi del reato di stalking, richiamando quanto più volte statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito che trattasi di reato di danno e di evento, caratterizzato dal reiterarsi di singole condotte di minaccia o violenza; ed è proprio la reiterazione che costituisce uno degli elementi essenziali per la configurazione del reato.
La condotta, deve anche essere idonea a cagionare uno dei tre eventi previsti dalla norma incriminatrice, ossia:
1) l'insorgenza in capo alla vittima di un grave e perdurante stao di ansia;
2) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto;
3) la costrizione del soggetto passivo ad alterare le proprie abitudinidi vita; ( V. Cass. pen. sez. V, 28.02.12, n.14391)
Infine, è necessario che vi sia un nesso di causalità fra la condotta del persecutore e lo stato d'animo e l'aterazionedelle abitudini di vita della vittima.
Per quel che concerne l'esatta determinazionedel concetto di "perdurante stato di ansia o paura" la Corte Cost. (richiamando la sentenza C.Cass. sez. V 28.02.12. n. 14391) ha precisato che, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica devono essere ancorati ad elementi sintomatici che rilevino il reale turbamento della vittima, rilevabili delle dichiarazioni della stessa vittima e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente.
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