Reato di stalking, quali condotte di reato?


La Corte di Cassazione identifica varie fattispecie comportamentali nelle quali può essere ravvisato il reato di stalking
Reato di stalking, quali condotte di reato?
Il reato di stalking, introdotto in Italia nel 2009, consiste nelle condotte reiterate di chi minaccia o molesta in modo da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, il termine "Stalk" in inglese significa "appostarsi, inseguire" e descrive ogni tipo di minaccia o molestia ripetuta e assillante che produce nella vittima un grave stato di ansia e di paura. Il summenzionato reato viene espressamente disciplinato dall’art. 612 bis c.p. secondo cui testualmente si statuisce quanto segue "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio". L’art. 612 bis rappresenta una delle novità più significative introdotte con il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

La Cassazione penale, nel corso degli anni è intervenuta con numerose pronunce proprio con riferimento a varie fattispecie comportamentali nelle quali poteva essere ravvisato il reato di stalking. Ai fini di completezza espositiva, a titolo esemplificativo possono menzionarsi alcune recenti sentenze. Corte di Cassazione V sezione penale sentenza n. 49216/2017. Nel caso di specie, un uomo col pretesto del figlio, ossessionava la ex moglie che aveva intrapreso una relazione con un altro uomo. L’uomo avrebbe giustificato il proprio comportamento quale tentativo per convincere la ex moglie a prendersi cura del proprio bambino problematico, ma la Suprema Corte, nel proprio iter argomentativo, ha ravvisato nel summenzionato comportamento il reato di stalking, in quanto l’uomo avrebbe sfogato il proprio risentimento per la nuova relazione della donna mettendo in atto comportamenti persecutori solo al fine di vendicarsi.

Corte di Cassazione V sezione penale sentenza n. n. 16205/2017. Nel caso di specie, un uomo veniva accusato di stalking nei confronti di una donna, per essersi appostato sotto l'abitazione di quest'ultima, avere scritto sulla sua vettura e sul suo portone di casa delle frasi a contenuto sessuale, il tutto nell'arco temporale di due mesi. Secondo i giudici di primo grado, dato il ristretto arco temporale nel quale erano stati commessi gli atti persecutori, non era possibile individuare con certezza lo stato di ansia, elemento essenziale per la sussistenza dello stalking. La Suprema Corte, invece, nel proprio iter argomentativo, delinea che si configura il delitto di atti persecutori anche quando le condotte reiterate di molestia o minaccia avvengano in un ristretto arco temporale, come quello di una sola giornata.

Il reato di stalking può, altresì, configurarsi attraverso fattispecie comportamentali perpetrate attraverso i social network. In particolare, la Corte di Cassazione ha sostenuto che "Il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso "social network" determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di "stalking" (Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 16/07/2010, n. 32404). Inoltre, si è sostenuto che possa configurare la fattispecie di stalking anche la pubblicazione in un social network di un video ritraente un rapporto sessuale fra la vittima e l’autore (Cfr. in tal senso Cass. n. 32404/2010).

In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della normativa suesposte, appare evidente che il delitto di stalking è un reato a forma libera che può essere astrattamente riconducibile a varie fattispecie comportamentali in presenza dei requisiti previsti dall’art. 612 bis c.p.

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di Avv. Manuela Palamara

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