"Blue Whale Challenge": considerata reato per istigazione al suicidio

Negli ultimi giorni stiamo assistendo, nostro malgrado, ad una serie di notizie, di rilevanza nazionale e non solo, circa la c.d. Whale Challenge, ovvero dei “giochi” macabri che lavorano sulla psiche degli adolescenti, trascinandoli in un tourbillon senza fine, da cui uscirne fuori sali e slavi appare alquanto difficile e non impossibile.
Siffatta situazione sta assumendo enorme rilievo sociale, tale da attirare l’attenzione, nonché l’intervento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, la quale annovera la “Blue Whale Challenge” nei reati d’istigazione al suicidio ex art.580 c.p. e di adescamento di minore ex art. 609-undecies c.p.
La «Blue Whale Challenge è una discussa pratica che sembrerebbe provenire dalla Russia: viene proposta come una sfida, in cui un così detto “curatore” può manipolare la volontà e suggestiona i ragazzi sino ad indurli al suicidio, attraverso una serie di cinquanta azioni pericolose. Ad oggi capita anche che bambini e adolescenti si contagino fra di loro, spingendosi ad aderire alla sfida su gruppi social dopo aver facilmente rintracciato in rete la lista delle prove ed essersi accordati sul carattere segreto di questa adesione. Le prove prevedono un progressivo avvicinamento al suicidio attraverso pratiche di autolesionismo, comportamenti pericolosi e la visione di film dell’orrore e altre presunte “prove di coraggio”, che vengono documentate con gli smartphone e condivise in rete sui social» [1].
Tale pratica, tristemente diffusa tra i minori d’età (che più degli adulti utilizzano le piattaforme sociali), è stata da qualcuno ricondotta alla fattispecie giuridica dell’istigazione o aiuto al suicidio, in quanto l’art. 580 c.p. sanziona «chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente [2]. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio».
Sul punto, è intervenuta per la prima volta la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2017 n. 57503, la quale ha implicitamente affermato la penale rilevanza della cosiddetta Blue Whale Challenge.
Il Codice Penale, al primo comma dell’art. 580, intitolato “Istigazione o aiuto al suicidio” prevede: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”.
Secondo autorevole e prevalente dottrina, l’art. 580 c.p. disegna una fattispecie monosoggettiva e configura un reato a forma libera: esso può essere compiuto con qualsivoglia comportamento diretto al raggiungimento dello scopo prefissato dall’agente. Inoltre, in ragione della classificazione dell’istigazione al suicidio come reato comune, il soggetto attivo può essere chiunque.
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