Recupero canoni locazione: del giudice competente
L'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione non riesce sempre a dirimere i conflitti giurisprudenziali

Quando un avvocato prende in esame una vertenza, dopo avere esaminato gli elementi di fatto ed avere individuato le norme di diritto che ne regolano gli effetti giuridici, dovendo portare la questione dinanzi al giudice, deve anche individuare quello competente per valore, per materia e per territorio ed in certi casi anche individuare la corretta giurisdizione.
Per quanto interessa questo breve articolo, il codice di procedura civile dedica all'individuazione del giudice competente per materia e per valore gli articoli da 7 a 17, compresi nella sezione seconda del prmo titolo del libro primo.
Può insorgere un problema in ordine alla individuazione della competenza in caso di azione per il recupero dei canoni di locazione di un immobile per un valore inferiore a cinquemila euro, laddove concorre la competenza del giudice di pace quanto al valore e la competenza funzionale del tribunale quanto alla materia.
Le norme sono quelle previste dall'art. 7 cpc, che devolve al giudice di pace la competenza per valore per le controverie inferiori ad euro 5000 e l'art. 9 e 661 cpc che devolve la comeptenza per materia al tribunale.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 21582 del 19/10/2011 le quali hanno enunciato il segeunte principio "è compentente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza e di prossimità al giudice togato" (fonti: Giust. Civ. Mass. 2011, 10, 1477).
Ora accade nella pratica che alcuni tribunali (come Cremona) abbiano persino emesso circolari interne per avvertire dell'adesione a detto prinicipio, invitando a proporre le cause di mero recupero credito dinanzi al giudice competente per materia e in particolare al giudice di pace se il valore della causa è compreso nella sua competenza.
Accade anche che in alcuni fori (come quello genovese) invece ciascuno opti per la competenza a proprio favore e che alcuni giudici di pace, invece, la ritengano devoluta al tribunale. Per cui accede che il tribunale ritenga la prproria compentenza così come il giudice di pace, salvo alcune individuali posizioni discordi.
Alla luce di quanto sopra, occorrà di volta in volta decidere la migliore strategia, chiedendo informazioni persso i colleghi del foro presso cui depositare la domanda sugli orientamenti del locale giudice, prendendo in considerazione l'evenutalità del conflitto di competenza.
Per quanto interessa questo breve articolo, il codice di procedura civile dedica all'individuazione del giudice competente per materia e per valore gli articoli da 7 a 17, compresi nella sezione seconda del prmo titolo del libro primo.
Può insorgere un problema in ordine alla individuazione della competenza in caso di azione per il recupero dei canoni di locazione di un immobile per un valore inferiore a cinquemila euro, laddove concorre la competenza del giudice di pace quanto al valore e la competenza funzionale del tribunale quanto alla materia.
Le norme sono quelle previste dall'art. 7 cpc, che devolve al giudice di pace la competenza per valore per le controverie inferiori ad euro 5000 e l'art. 9 e 661 cpc che devolve la comeptenza per materia al tribunale.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 21582 del 19/10/2011 le quali hanno enunciato il segeunte principio "è compentente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza e di prossimità al giudice togato" (fonti: Giust. Civ. Mass. 2011, 10, 1477).
Ora accade nella pratica che alcuni tribunali (come Cremona) abbiano persino emesso circolari interne per avvertire dell'adesione a detto prinicipio, invitando a proporre le cause di mero recupero credito dinanzi al giudice competente per materia e in particolare al giudice di pace se il valore della causa è compreso nella sua competenza.
Accade anche che in alcuni fori (come quello genovese) invece ciascuno opti per la competenza a proprio favore e che alcuni giudici di pace, invece, la ritengano devoluta al tribunale. Per cui accede che il tribunale ritenga la prproria compentenza così come il giudice di pace, salvo alcune individuali posizioni discordi.
Alla luce di quanto sopra, occorrà di volta in volta decidere la migliore strategia, chiedendo informazioni persso i colleghi del foro presso cui depositare la domanda sugli orientamenti del locale giudice, prendendo in considerazione l'evenutalità del conflitto di competenza.
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