L’adempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus


In questo periodo molti debitori hanno invocato le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e di forza maggiore per evitare o ridurre i pagamenti
L’adempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus

 

Tutti, nessuno escluso, abbiamo subito gli effetti della pandemia da coronavirus.

Ebbene sì, abbiamo subito, perché neppure l’uomo più potente del mondo poteva prevedere ed evitare un evento così disastroso tanto dal punto di vista sanitario che economico.

Senza ombra di dubbio, l’emergenza sanitaria ci ha spinto a riflettere sui limiti della natura umana e sull’importanza di rispondere in modo rapido ai cambiamenti.

Abbiamo toccato con mano quanto la salvaguardia della salute rivesta un ruolo importante e connesso con l’economia mondiale in quanto, venendo meno il benessere dei cittadini, entra in crisi tutto il sistema economico.

Infatti, per contenere gli effetti devastanti del coronavirus sono stati adottati provvedimenti drastici che, seppur necessari, destano non poche preoccupazioni soprattutto alla categoria degli imprenditori.

Tra le tante problematiche sorte in questo complicato momento spicca quella del mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali ed in particolare il pagamento delle rate di mutuo e/o prestiti.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti da ritardi o inadempimenti degli obblighi contrattuali il governo ha emanato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 il quale all’art. 91 prevede che “All'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Il citato decreto, offre appigli normativi che consentono al debitore di giustificare i mancati pagamenti, qualora il ritardo o l’inadempimento della prestazione siano conseguenza delle restrizioni imposte dall’organo di governo (es. interruzione dell’attività lavorativa per chiusura imposta degli esercizi commerciali).

In sostanza questa norma speciale rende scusabile il ritardo o l’inadempimento determinati dal rispetto delle misure di contenimento escludendo le ipotesi in cui l’impossibilità sia semplicemente connessa al coronavirus, pertanto, è necessario uno stretto collegamento tra restrizioni governative ed inadempimento.

Al di fuori dall’ipotesi delineata dall’anzidetto decreto l’impossibilità della prestazione derivante dalla epidemia è regolata dalle generali norme codicistiche in tema di obbligazioni.

In questo periodo, oltre all’ipotesi delineata dall’art. 91 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, molti debitori hanno invocato le generali ipotesi di impossibilità sopravvenuta e di forza maggiore per evitare, ridurre o posticipare i pagamenti.

Ciò premesso, occorre fornire informazioni più dettagliate riguardo le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e di forza maggiore.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’art. 1256 c.c. disciplina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore che costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere definitiva o temporanea.

-    Definitiva: l’impedimento all’esecuzione della prestazione è irreversibile e, quindi, non è possibile eseguirla in un momento successivo. In tal caso l’obbligazione si estingue automaticamente.

-    Temporanea: l’impedimento deriva da una causa transitoria. In tal caso l’obbligazione si estingue solo nel caso in cui l’impedimento perduri fino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla. Fino a tale momento, l’impossibilità temporanea impedisce che il debitore possa essere considerato responsabile per il ritardo.

 Inoltre, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere totale o parziale.

-    Totale l’intera prestazione è divenuta del tutto ineseguibile e, dunque, è impossibile realizzare l’interesse creditorio.

-    Parziale solamente parte della prestazione non può essere più eseguita dal debitore e l’interesse del creditore è precluso solo in parte. In tale ipotesi il debitore si libera dalla prestazione eseguendo la parte che è rimasta possibile, e, in deroga alla disposizione dell’art. 1181 c.c., il creditore non può rifiutare l’adempimento parziale.

Occorre non confondere l’impossibilità sopravvenuta con la mera difficoltà nell’adempimento della prestazione né con la sua eccessiva onerosità. A tal fine basta verificare se l’impossibilità sopravvenuta invocata abbia i caratteri dell’oggettività e dell’assolutezza.

L’impossibilità è oggettiva quando non riguarda la situazione personale del debitore e, quindi, nessun debitore sarebbe in grado di adempiere quella prestazione. Il carattere dell’assolutezza, invece, si individua nel momento in cui l’impedimento all’esecuzione della prestazione non può essere superato in alcun modo, a prescindere dallo sforzo che l’obbligato possa compiere.

Chiarito il concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione appare evidente che se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al Covid-19 eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell’articolo 1256 del codice civile.

Forza maggiore. Il codice civile non dà una nozione ben definita di forza maggiore, tuttavia, tale concetto è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. rubricato "contratto con prestazioni corrispettive", il quale afferma che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte tenuta ad eseguire tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 c.c.

In altri termini, al debitore è riconosciuta la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

Affinché possa invocarsi la risoluzione del contratto è necessaria la contemporanea sussistenza di due requisiti:

1)    lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, non previsto al momento della conclusione del contratto;

2)    la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale, cioè quel rischio al quale ciascuna parte implicitamente si sottopone concludendo quel contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

È a tutti evidente che i provvedimenti governativi delle autorità emanati negli ultimi tempi per la situazione di crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 hanno messo in discussione eventuali progetti per la realizzazione dei quali sono stati stipulati contratti di mutuo e/o prestito.

Infatti, l’emergenza sanitaria contiene, senza dubbio, il carattere oggettivo della straordinarietà e, per i contratti conclusi in un momento antecedente allo scoppio della crisi, si riscontra anche la soggettiva imprevedibilità.

Pertanto, fermo restando l’onere di allegazione probatoria, è possibile per il debitore invocare lo stato di forza maggiore qualora, a causa del Coronavirus e le conseguenti misure adottate dal governo, la prestazione contrattuale fosse divenuta eccessivamente onerosa.

Alla luce delle sovraesposte considerazioni è, quindi, possibile affermare che l’attuale emergenza sanitaria - sia quando la prestazione contrattuale è definitivamente o temporaneamente impossibile, sia quando la prestazione di una parte contrattuale è diventata eccessivamente onerosa - è certamente idonea a giustificare ipotesi di inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.

 

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di Avv. Debora Castellani

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