Recupero degli interessi - L'onere della prova


Interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, soglia di usura, ripetizione dell'indebito, l'onere della prova a carico del correntista
Recupero degli interessi - L'onere della prova
Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari del 31 maggio 2014 (reperibile su www.ilcaso.it) dà lo spunto per affrontare un tema piuttosto spinoso: quello dell'onere probatorio gravante sul correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di somme versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, o di commissioni di massimo scoperto.
L'orientamento che sembra si stia facendo strada in alcuni Tribunali di merito ultimamente è, infatti, come nel caso di specie, quello di rigettare le domande non supportate dalla produzione in giudizio del contratto di accensione del conto o dell'apertura di credito.
La domanda della parte attrice, nel caso deciso dal Tribunale di Cagliari era sostanzialmente quella di dichiarare non dovute (e conseguentemente condannare la Banca a restituire) le somme versate a titolo di interessi ultralegali, di interessi frutto di capitalizzazione composta e di c.m.s. e commissioni varie.
I contratti di accensione dei rapporti oggetto di giudizio erano in effetti mancanti anche perchè la Banca non aveva adempiuto, nel corso del giudizio, all'ordine di esibizione concesso dal Giudice.
La domanda veniva quindi rigettata in quanto, secondo il ragionamento del Tribunale di Cagliari, parte attrice non avrebbe assolto l'onere probatorio di dimostrare, mediante la produzione dei contratti, che effettivamente su tali contratti non erano presenti o erano viziate, le clausole di cui si assumeva la nullità.
Tale motivazione non è condivisibile ed anzi appare palesemente illogica ed errata.
Il richiamo operato dal Giudicante, all'art. 2967 c.c. infatti, avrebbe dovuto condurre semmai alla soluzione opposta.
Ora, è noto che in base a quanto disposto dall'art. 1284 c.c. ogni interesse pattuito in misura superiore a quella legale deve essere concordato per iscritto "altrimenti (gli interessi, ndr) sono dovuti nella misura legale". È altresì noto che nel regime anteriore alla Delibera del CICR 9/2/2000 l'anatocismo (la capitalizzazione degli interessi) soggiace al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (i contratti oggetto di causa, pacificamente, risalivano a periodi di gran lunga antecedenti a tale data), mentre le ulteriori commissioni e spese eventualmente addebitate debbono essere pattuite in modo determinato e trasparente e soggiaciono anch'esse al divieto di cui all'art. 1283 c.c..
Nel momento in cui il correntista dimostra, a mezzo della produzione degli estratti di conto corrente e, eventualmente, di una perizia contabile di parte, che l'interesse applicato supera il tasso legale, è stato capitalizzato in violazione di legge ecc., l'onere probatorio su egli garavante dovrà ritenersi assolto e, ad avviso di scrive, sarà la parte convenuta a dover dimostrare, proprio in applicazione e nel rispetto dell'art. 2697 II comma c.c., che le deduzioni avversarie sono inefficaci in quanto vi è pattuizione scritta dell'interesse ultralegale e/o è stato concordata nel rispetto della legge la capitalizzazione e/o sono state applicate spese e commissioni in modo determinato o determinabile, e non siano prive di causa.
E non appare nemmeno necessario scomodare principi applicati dalla giurisprudenza in altri settori, come il principio di vicinanza alla fonte di prova per affermare la infondatezza di un siffatto ragionamento.
Di fatto ogniqualvolta un correntista sia privo del contratto di accensione del rapporto (perchè l'ha smarrito o perchè, come accade molto più spesso di quanto evidentemente si ritenga, la Banca non gliene ha fornito una copia sottoscritta dal suo rappresentante legale), egli non avrebbe la possibilità di far valere il proprio diritto di vedersi restituire le somme versate illegittimamente. E la Banca si guarderà bene dal produrre essa stessa in giudizio il contratto, nemmeno dietro ordine di esibizione del Giudice (che, come noto, è strumento istruttorio privo di efficacia concreta), ma anzi, talvolta si costituirà in giudizio adducendo di essere essa stessa impossibilitata a produrlo per causa di forza maggiore (prassi anche questa che si sta facendo strada).
I rimedi per far fronte alla mancanza od impossibilità di produrre il contratto ci sono. Si tratta di articolare nel modo corretto le proprie domande (come peraltro sembra sia stato fatto in ispecie) e richieste istruttorie, ma va comunque stigmatizzato questo orientamento per nulla condivisibile e fondato su basi giuridiche davvero inconsistenti.
Quel che però maggiormente sbalordisce nel leggere le motivazioni della decisione in commento è che il Giudice ha applicato il medesimo discutibilissimo ragionamento anche di fronte al fatto che il correntista eccepiva il superamento del tasso soglia di usura, con la seguente motivazione: "La domanda in esame deve essere respinta - senza che sia necessario far ricorso ad alcun approfondimento mediante una consulenza tecnica d'ufficio - poiché nella deduzione della parte attrice l'usurarietà del tasso è strettamente conseguente all'addebito di quegli interessi e di quelle commissioni la cui richiesta ed applicazione da parte della Banca viene assunta in tesi di parte attrice come essere avvenuta in applicazione di clausole illegittime e nulle, senza che di tale nullità si sia raggiunta - per quanto sopra s'è visto - la prova".
Appare, infatti, evidente che se fosse vero (ma ciò avrebbe potuto essere verificato solo attraverso una perizia contabile d'ufficio che non è stata nemmeno ammessa) che nei rapporti dedotti sia stato superato il tasso soglia di usura la domanda di restituzione sarebbe stata fondata (e riguarderebbe tutti gli interessi corrisposti) del tutto indipendentemente da ogni pattuizione scritta o meno sul contratto, anche perchè, come ritengo sia noto ai più, senz'altro ad un giudice chiamato a decidere su una tale materia, il tasso di interesse viene modificato unilateralmente dalla Banca in corso di rapporto.
Anche per tale motivo la sentenza in commento appare del tutto erronea e passibile di riforma in sede di eventuale appello.

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di Avv. Marco Vano

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