Redazione DVR e responsabilità del consulente


Interessante sentenza (n. 26993 del 25/06/2015) della Cassazione Penale, IV sezione per i consulenti esterni che si occupano di valutazione dei rischi
Redazione DVR e responsabilità del consulente
La Cassazione Penale, IV sezione: Condivide l’interpretazione "adottata dai giudici di merito in ordine alla configurabilità di una posizione di garanzia in capo al consulente alla cui collaborazione il datore di lavoro ricorra per eseguire la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa". Afferma che "tanto la dottrina che la giurisprudenza di legittimità ritengono che una posizione di garanzia - presupposto essenziale ancorché non esclusivo dell'imputazione di un evento illecito in forza della regola della 'causalità equivalente' di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. - possa essere costituita oltre che dalla legge e più in generale da fonti di diritto pubblico, anche dal contratto".

Il Consulente Esterno assunse su base contrattuale il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nell'attività di valutazione dei rischi con la relativa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Secondo la Cassazione il consulente si trova nella stessa posizione di responsabilità del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, a causa di un avvenuto infortunio, abbia offerto o mancato di offrire 'per colpa' - ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o violando positive regole cautelari - al datore di lavoro un contributo nella elaborazione della valutazione dei rischi causando l'infortunio.
La esclusiva competenza del datore di lavoro a elaborare la valutazione dei rischi e a redigere il relativo documento non può condurlo ad esenzioni da responsabilità ma non si oppone all'inclusione di altri nel cono del rimprovero penale.

Sempre la Cassazione ritiene "privo di pregio l'argomento difensivo della mancanza di conoscenza nel consulente dell'uso del mezzo d'opera presso la fattoria oggetto della consulenza" dato che il Consulente "effettuò una visita presso le varie sedi dell'azienda, venendo così a conoscere dell'unitarietà della gestione pur a fronte delle diverse intestazioni; che egli esaminò il trattore, già allora obsoleto e non dotato di essenziali ed obbligatori dispositivi di sicurezza quali il rollbar e le cinture di sicurezza, e ciò nonostante lo indicò come 'in buone condizioni', senza evidenziare che non era idoneo all'utilizzo su qualsiasi tipo di terreno. Puntualizzazioni che descrivono il pertinente bagaglio informativo in possesso del Consulente".

Articolo del:


di Ing. Sandro Zaccaria

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