Reddito d'esercizio e reddito fiscale, quale imposizione fiscale?


Il risultato d’esercizio prima delle imposte non costituisce il risultato economico sul quale viene calcolata l’imposizione fiscale dell’azienda
Reddito d'esercizio e reddito fiscale, quale imposizione fiscale?

Premessa

Le società di capitali sono soggette a due tipi di imposte sul reddito:

•    IRES (Imposta sul reddito delle società): si determina applicando alla base imponibile Ires l’aliquota del 24,0%;

•    IRAP (Imposta regionale attività produttive) si determina applicando alla base imponibile Irap l’aliquota del 3,90%.

Le imposte vengono calcolate nella dichiarazione dei redditi redatta nell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e inviata all’Amministrazione finanziaria per mettere a conoscenza della stessa la posizione fiscale della società.

Le imposte devono essere pagate:

•    entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

•    i versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, con applicazione di una maggiorazione dello 0,4%.

Le società, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, determinano:

•    le imposte a saldo relative all’esercizio precedente;

•    gli acconti dovuti per l’anno in corso.

 

Determinazione del reddito fiscale

Il risultato d’esercizio prima delle imposte non costituisce il risultato economico sul quale viene calcolata l’imposizione fiscale dell’azienda. Esso rappresenta soltanto il punto di partenza per determinare il reddito fiscale di impresa. Infatti:

•    il reddito di bilancio esprime il risultato economico conseguito dall’impresa, che deriva dalla contrapposizione di tutti i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa civilistica e, quindi, dai Principi Contabili di riferimento;

•    il reddito fiscale scaturisce dalla contrapposizione tra i costi deducibili e ricavi tassabili, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale, che non sempre coincide con quella civilistica.

Il reddito di bilancio è diverso dal reddito fiscale se:

COSTO DEDUCIBILE ≠ COSTO CIVILISTICO

RICAVO TASSABILE ≠ RICAVO CIVILISTICO

 

Reddito Ires, principi generali

Le norme tributarie che disciplinano la concorrenza dei componenti economici positivi e negativi alla determinazione del reddito fiscale d’impresa sono:

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA - I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Quindi, rileva il momento di maturazione dei fatti di gestione e non quello dell’incasso o del pagamento, salvo deroghe.

Affinché l’imputazione avvenga per competenza alla data della chiusura, i componenti di reddito devono essere:

•    certi nell’esistenza - la certezza si ha con la stipula dell’atto pubblico o la consegna/spedizione della merce;

•    determinati o oggettivamente determinabili – a tal fine è necessario che i componenti risultino da atti o documenti probatori che consentano la quantificazione oggettiva, non bastano stime discrezionali.

PRINCIPIO DELL’IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO - Le spese e gli altri componenti negativi, salvo deroghe, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui sono imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza, cioè non ha rilevanza fiscale un costo che non è stato iscritto nel conto economico relativo all’esercizio di competenza.

PRINCIPIO DELL’INERENZA - Le spese e gli altri componenti negativi sono considerati deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

 

Determinazione della base imponibile Irap

Per le società di capitali, la base imponibile è determinata con le seguenti modalità:

•    si calcola la differenza fra valore e costo della produzione con esclusione dei costi per il personale, le altre svalutazioni delle immobilizzazioni e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (per oneri futuri);

•    si tolgono tutti i costi che, seppur classificati nelle voci A) e B) del conto economico, sono comunque indeducibili per legge;

•    si deducono i costi che, seppur esclusi dalla base imponibile, sono comunque deducibili per legge.

 

Articolo del:


di Dott. Luca Valenti

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