Regime dei nuovi minimi: ritenute subite


Modalità per il recupero delle erronee trattenute
Regime dei nuovi minimi: ritenute subite
Il vecchio regime dei minimi e il nuovo regime dei minimi, i cosiddetti forfetari, hanno tra le caratteristiche fondamentali che li contraddistinguono l’assenza dell’obbligo di indicare in fattura e di subire trattenute per ritenute d’acconto IRPEF indipendentemente dalla qualifica posseduta e dalla professione o dalla prestazione svolta.

Tuttavia capita talvolta che tali contribuenti, indipendentemente dal regime di vantaggio fiscale, subiscano ritenute d’acconto IRPEF o per erroneo addebito da parte del committente della prestazione o per cause indipendenti dalla propria volontà (è il caso, ad esempio, della ritenuta del 4% subita in seguito all’incasso di bonifici per lavori di ristrutturazione o per il risparmio energetico finalizzati a detrazioni fiscali).

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha stabilito che "Considerate le connessioni con i regimi che lo hanno preceduto nel tempo, si rinvia, per gli aspetti compatibili, ai chiarimenti contenuti nei numerosi documenti di prassi già emanati al riguardo". Anche per quanto riguarda le ritenute d’acconto erroneamente subite dai contribuenti ricadenti nel regime fiscale agevolato dei "forfetari" potrà essere seguita la procedura messa in atto per le ritenute subite erroneamente dai contribuenti del vecchio regime dei minimi, le ritenute andranno indicate nel quadro RS, nel rigo RS40 - Ritenute regime di vantaggio, casi particolari.

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di Studio Molinaro

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